Giornata pesante per il Varese 1910 che dopo aver incassato la squalifica del ds Ambrosetti e i 2.500 euro di multa si trova coinvolto e condannato per irregolarità nel trasferimento di Eros Pisano avvenuto nel luglio del 2011. Alla società biancorossa sono stati comminati 5.000 euro di multa per responsabilità oggettiva; 5.000 euro di multa anche all’allora Amministratore Delegato del club Enzo Montemurro. Coinvolti anche gli agenti Dario e Gaetano Paolillo e citato anche l’ex ds biancorosso Sean Sogliano ma solo perché all’epoca ricopriva un incarico con poter e di rappresnetanza della società. Per l’attuale ds del Verona nessun provevdimento.

Questa lo stralcio della sentenza: “[…] in occasione del trasferimento del calciatore Pisano della Società Varese al Palermo, avvenuto in data 01.07 .2011, l’agente Dario Paolillo svolgeva attività di consulenza in favore della Società Varese, con le modalità di conferimento di incarico sopra specificato, mentre l’agente Gaetano Paolillo rappresentava il calciatore Pisano;  il Sig. Sean Sogliano, in sede di audizione dinanzi la Procura federale, ha precisato in relazione del trasferimento del calciatore Pisano al Palermo che “l’Agente del calciatore Paolillo Gaetano aveva la procura per Pisano, il Varese aveva la necessità di vendere il calciatore al miglior prezzo possibile, pertanto è stato fatto l’incarico con la scrittura privata di cui sopra al figlio perché il padre voleva che si dedicasse lui di questa cosa essendo all’inizio della carriera”; precisando altresì “ il Varese 1910 aveva la necessità di vendere il calciatore, la percentuale è stata determinata nel 20% in quanto si voleva vendere al prezzo più alto e che il Paleremo aveva direttamente contattato l’Agente Paolillo Gaetano, specificando, infine, in merito a chi dei Paolillo avesse svolto attività per la vendita al Palermo. […] Secondo la Procura Federale, pertanto, risulta provato che gli agenti Dario e Gaetano Paolillo agivano in una situazione di conflitto di interessi, in quanto instauravano un rapporto di collaborazione professionale volto a eludere le norme che vietano di avere un rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica. Di conseguenza, la Procura Federale ha ritenuto che le condotte degli agenti di calciatori Dario e Gaetano Paolillo devono considerarsi rilevanti ai fini disciplinari unitamente a quella del Sig. Vincenzo Montemurro, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa e e il Sig. Sean Sogliano, dirigenti con poteri di rappresent anza della predetta Società. […] Responsabilità dei Sigg.ri Dario Paolillo, Gaetano Paolillo, Vincenzo Montemurro e dell’AS Varese 1910 Spa per le residue incolpazioni trascritte in deferimento, infliggendo le seguenti sanzioni: – Dario Paolillo € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; – Gaetano Paolillo € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda; – Vincenzo Montemurro € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; – AS Varese 1910 Spa € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda”.

u.g.