La Commissione Accordi Economici ha accolto i reclami presentati da tre ex calciatori del Varese (ce ne sono anche altri in arrivo), della stagione 2016/2017, e poco fa è stato pubblicato il comunicato ufficiale. A partire da oggi, 1° febbraio, il Varese avrà 30 giorni di tempo per corrispondere 5mila euro a Giacomo Innocenti, 1.250 euro a Devis Talarico e quasi 3.700 euro a Luca Piraccini.
In caso di inadempimento arriveranno punti di penalizzazione da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale. Potrebbero inoltre esserci anche inibizioni per i dirigenti.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale:

“La Commissione Accordi Economici, nella riunione te nuta a Roma il 18 Gennaio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esa minati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

13) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo INNOCENTI/VARESE CALCIO S.r.l. Con reclamo datato 26/10/2017 inoltrato a mezzo rac comandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi E conomici, il sig.Giacomo INNOCENTI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al p agamento della somma di €.5.000,00 quale 7 compenso residuo previsto nell’Accordo Economico so ttoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a p ropria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodott a in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ric orrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiest o il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Giacomo INNOCENTI la somma di €.5.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Ac cordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata , subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Diparti mento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del do cumento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Devis TALARICO/VARESE CAL CIO S.r.l. Con reclamo datato 6/11/2017 inoltrato a mezzo racc omandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi E conomici, il sig.Devis TALARICO chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al paga mento della somma di €.1.250,00 quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico so ttoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a p ropria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodott a in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ric orrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiest o il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Devis T ALARICO la somma di €.1.250,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Ec onomico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata , subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Diparti mento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del do cumento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 8

15)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIRACCINI/VARESE CAL CIO S.r.l. Con reclamo datato 31/10/2017 inoltrato a mezzo rac comandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi E conomici, il sig.Luca PIRACCINI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al paga mento della somma di €.3.666,66 quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico so ttoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a p ropria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodott a in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ric orrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiest o il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Luca PI RACCINI la somma di €.3.666,66 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Ec onomico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata , subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Diparti mento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del do cumento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.

Elisa Cascioli