Il Centro Studi Tributari della Lega Nazionale Dilettanti, in relazione ai D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e DPCM 22 marzo 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Sospensione delle attività produttive – Ulteriori chiarimenti in merito alla normativa sul “coronavirus”, ha predisposto un documento che evidenzia in modo particolare gli aspetti che riguardano il settore sportivo.

Con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 dello stesso 25 marzo 2020, entrato in vigore dal successivo 26 marzo 2020, sono state definite le linee guida per le misure di emergenza finalizzate a contenere la diffusione del “coronavirus”.
Tra l’altro, è stato stabilito che possono essere adottate con più DPCM, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, misure per periodi di durata di 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e che, nelle more dell’adozione dei DPCM, le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive mentre i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali.
Sono state stabilite nuove e più pesanti sanzioni a carico di coloro che non osserveranno le misure di restrizione imposte con le disposizioni finora emanate.
In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro, e se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentabile fino ad 1/3.
Inoltre, in alcuni casi, quali, tra l’altro, l’inosservanza delle limitazioni o sospensione di eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici e privati nonché della disciplina delle modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni.  In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrative è raddoppiabile e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima.
Infine, richiamando l’art. 260 del R.D. n. 1265 del 1934, chiunque non osserva le disposizioni per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500,00 a 5.00,000 euro.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76, del 22 marzo 2020, sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da “coronavirus”, applicabili in tutto il territorio nazionale.
E’ stata stabilita la sospensione dal 23 marzo al 3 aprile 2020 di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al provvedimento; è stato fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute.
Tanto premesso, nel fare seguito alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 49 del 18 marzo 2020, si ricapitolano le più importanti misure di carattere tributario emanate finora in materia.

Art. 61 –
Sospensione dalla data del 2 marzo al 30 aprile 2020 dei termini relativi al versamento di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, oltre che per i soggetti di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, anche per altri soggetti di cui allo stesso art. 61, comma 2, lettere da a) a q), tra i quali sono ricompresi le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori.
Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 61 è disposta, per gli stessi soggetti, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
La sospensione opera fino al 30 aprile 2020, ma è prevista fino al 30 giugno 2020 per le sole FSN, EPS, Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche che, a differenza degli altri soggetti che effettueranno i versamenti sospesi entro il 31 maggio 2020, dovranno, invece, effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Pertanto, le ASD e SSD potranno versare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate:
– le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e assimilati nonché i contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo, il 16 aprile, il 16 maggio e il 16 giugno 2020; le ritenute su redditi di lavoro autonomo vanno, invece, eseguite entro il 16 di ciascun mese, salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 62 più avanti illustrato;
– l’IVA in scadenza il 16 marzo 2020 relativa al mese di marzo (mensile) ed al saldo della dichiarazione annuale IVA; in merito all’IVA, al momento e salvo diversi interventi legislativi, vanno, invece, rispettate le scadenze del 16 aprile 2020 (mensile di marzo) e 16 maggio 2020 (mensile aprile e I° trimestre 2020).

Art. 62, comma 1 e 6 – Sospensione per tutti i contribuenti – comprese quindi le ASD e SSD dilettantistiche – di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti sospesi sono da ricomprendere, ad esempio, quelli relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e quelli relativi alla presentazione del Modello EAS integrativo (31 marzo), per comunicare eventuali variazioni di dati rispetto all’anno precedente.
Resta invece confermata la scadenza della Certificazione Unica – CU – che i sostituti d’imposta devono inviare entro il 31 marzo 2020 ai lavoratori dipendenti ed altri soggetti, essendo lo stesso CU collegato alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono invece essere inviate entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31 ottobre 2020).
Art. 62, commi 2, 3 e 5 – Sospensione dei versamenti in autoliquidazione, i cui termini scadono tra l’8 e il 31 marzo 2020 di ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati), dell’IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria dovuti da imprese (quindi anche da ASD e SSD che esercitano anche attività commerciale) e da esercenti arti o professioni, che hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020. Per quanto concerne l’IVA, il limite di 2 milioni di euro non opera nei confronti dei soggetti che svolgono l’attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi sono ripresi, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 62, comma 7 – I sostituti d’imposta, previa apposita dichiarazione loro rilasciata dal sostituito percettore di reddito di lavoro autonomo, non assoggettano a ritenuta i compensi erogati tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, sempre che il soggetto lavoratore autonomo abbia percepito nell’anno precedente compensi non superiori a 400 mila euro e a condizione che nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Il lavoratore dovrà provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese di maggio 2020.

Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività dell’Agenzia delle Entrate – Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli atti di liquidazione, controlli, accertamenti, riscossione, interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate e altri Enti impositori. Il termine di prescrizione è esteso di due anni.
Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo 2020 il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 riprendendo a decorrere dal 16 aprile 2020. Per gli avvisi di accertamento eventualmente notificati tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine è differito alla fine del periodo di sospensione.

Art. 68 – Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi a cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, entrate tributarie e non. I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo (31 maggio 2020) entro il 30 giugno 2020.

Art. 95 – Per le Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche sono sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici. Nulla è previsto per gli impianti di proprietà privata. I versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, dal mese di giugno.

Art. 96 – Alla SpA Sport e Salute è assegnato un importo di 50 milioni di euro per gestire la corresponsione dell’indennità di 600,00 euro, per il mese di marzo 2020, ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le FSN, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.
Entro quindici giorni dal 18 marzo 2020, è previsto che il Ministero dell’Economia e Finanze emani apposito Decreto circa le modalità di presentazione della domanda che il soggetto collaboratore sportivo dovrà indirizzare alla medesima SpA Sport e Salute, corredata di autocertificazione della preesistenza al 23 febbraio 2020 del rapporto sportivo e della mancata percezione di altro reddito di lavoro.
Circa i necessari chiarimenti ufficiali da parte del MEF o della stessa SpA Sport e Salute in ordine alla portata ed all’applicazione della disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti terrà tempestivamente informate le Società interessate.

Redazione

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