“Approvati in Consiglio dei Ministri cinque decreti di riforma dello sport: le tutele per i lavoratori sportivi, il professionismo femminile, l’accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l’abolizione del vincolo sportivo per i più giovani sostituito da un premio di formazione sono solo alcune delle norme che più mi rendono felice. Peccato non aver trovato un accordo sul “decreto uno”, che metteva ordine nei ruoli e nelle funzioni degli organismi sportivi“. Con queste parole scritte sul suo profilo Facebook il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spafadora ha annunciato il varo della riforma dello sport in tutti i suoi punti tranne quello sulla governance.
Questa mattina la riforma è stata presentata ufficialmente e il ministro ha definito come “un’abolizione dovuta, necessaria e fondamentale” quella del vincolo sportivo che entrerà in vigore dalla stagione 2022/2023. Si tratta di un cambiamento epocale per le società dilettantistiche e che non sarà certo accolto con grande entusiasmo, come dichiarato qualche giorno fa da Roberto Prini, DS della Valceresio.
Spiegandolo ai più, il vincolo sportivo è il rapporto che si crea tra un atleta dilettante e il rispettivo club tramite il tesseramento. Il calciatore, ad esempio, è legato alla società dal compimento dei 16 anni fino al compimento dei 25 anni e ad oggi può svincolarsi solo con il consenso del club o per situazioni eccezionali come possono essere l’inattività o il trasferimento. Dopo i 25 anni, invece, il calciatore può chiedere autonomamente alla Federazione di essere svincolato d’ufficio ogni anno. Con la riforma voluta da Spadafora, i giovani dilettanti saranno liberi artefici del proprio destino calcistico e potranno cambiare ogni anno maglia senza l’ok del club. Alla società andrà il premio di formazione.
Di seguito una sintesi delle principali norme introdotte.
Enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo
Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.
Tra le principali novità, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione; l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva; la tutela e il sostegno del volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.
Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.
Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo.
È stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.
Agenti sportivi
Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.
Norme di sicurezza per gli impianti sportivi
Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.
Semplificazione burocratica e contrasto alla violenza di genere
Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega e interviene sia nell’ambito della semplificazione burocratica sia in quello del contrasto alla violenza di genere.
Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
Sicurezza sport invernali
Il decreto attua l’articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. In particolare il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. É fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.
Redazione