Per la 16esima volta in 5 mesi la Lombardia cambia di nuovo colore e da lunedì 15 marzo la nostra regione passerà da arancione rinforzato a zona rossa. I dati dei contagi sono in continua ascesa ed è questo il provvedimento che si è deciso di prendere.
Il presidente della Regione, Attilio Fontana, è rammaricato: “La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini perché poi spero che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non debbano più esserci limitazioni alla nostra vita”.

In zona rossa, oltre alla Lombardia, ci saranno le province autonome di Bolzano e Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche. Le 8 regioni arancioni saranno Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Val d’Aosta, mentre la Sardegna dovrebbe rimanere bianca.

Secondo quanto previsto dall’ultimo Dpcm del Governo di Mario Draghi, in zona rossa saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, e la didattica per tutti sarà a distanza. Gli spostamenti sono permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione.

Chiusi anche i barbieri, parrucchieri e i servizi alla persona in genere. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l’asporto. Chiusi i mercati di paese (salvo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici) e i negozi di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Confermate le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Spostamenti

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione;
  • dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;
  • il rientro a casa deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute;
  • è possibile ricongiungersi col coniuge/partner solo se il luogo scelto coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione;
  • sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;
  • Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Bar e ristoranti

  • è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze;
  • dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
    – dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni
    – dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25);
  • la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;
  • è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Redazione

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