Sono state rese note attraverso il Comunicato Ufficiale n°47 del CRL le decisioni del Giudice Sportivo in merito al weekend calcistico appena trascorso. Tra tutte, c’era particolare attesa per quelli che erano due casi di spicco appena vissuti: l’acceso post partita di Luino – Gallarate in Prima Categoria e la sospensione di Academy Legnano – Calcio Bosto nei Giovanissimi Regionali Under 15.

Per quanto riguarda il primo episodio, a farne le spese in maniera concreta è il presidente del Gallarate Gezim Elmazi, il quale viene inibito per 4 mesi dopo l’atteggiamento avuto nei confronti del direttore di gara. Di seguito il testo integrale del comunicato:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/ 5/2023
ELMAZI GEZIM (GALLARATE CALCIO) Personalmente riconosciuto dall’arbitro, dalla tribuna ripetutamente urlava gravi insulti e minacce nei confronti dell’arbitro e delle di lui madre e sorella. Tali insulti in lingua italiana ed albanese sono stati correttamente interpretati dall’arbitro, in quanto di origine albanese. Successivamente a fine gara senza alcuna autorizzazione dell’arbitro entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale, e con atteggiamento minaccioso intimava all’arbitro di non segnalare quanto accaduto. Sanzione aggravata in quanto presidente della Società.

Passando invece a quanto accaduto nei Giovanissimi regionali, la via scelta dal Giudice Sportivo è quella di non assegnare alcuna vittoria a tavolino, ma di optare per la ripetizione della gara. Non figurano altresì delle sanzioni nei confronti delle due società, con l’unica squalifica di un mese che viene riservata al dirigente lilla Giovanni Russo. Di seguito il testo integrale del comunicato.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/ 1/2023 ACADEMY LEGNANO CALCIO – CALCIO BOSTO
L’arbitro segnala che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 23º del secondo tempo per “rissa”. Tuttavia Il referto di gara che è fonte privilegiata di prova l’arbitro non segnala fatti di natura violenta avvenuti sul terreno di gioco ma riferisce che a seguito di fatti di gioco “6/7 calciatori della società Academy Legnano mi accerchiavano per chiedere spiegazioni e dopo essere stato accerchiato di nuovo per protesta ma senza conseguenza da “quasi tutti” i giocatori dell’Academy Legnano” questi si dirigevano verso la panchina della società Calcio Bosto e “l’allenatore della società Academy Legnano alla testa del gruppo minacciava l’allenatore ospite.” Dopo alcuni minuti l’arbitro faceva riprendere il gioco “pur consapevole di dover adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli allenatori e di alcuni giocatori della società Academy Legnano che non aveva però ben identificato.”
Quindi non risultano violenze verificatesi in campo tali da dover sospendere la gara sia per salvaguardare l’incolumità dei calciatori sia per salvaguardare quella dell’arbitro ed inoltre non risultano assunti da parte dell’arbitro provvedimenti disciplinari in numero tale da dover comunque provvedere alla sospensione della gara.
Per quanto attiene la frase discriminatoria che sarebbe stata pronunciata presumibilmente dal dirigente accompagnatore della società Academy Legnano nei confronti di calciatore avversario, frase riferita all’arbitro e da lui non direttamente percepita si ritiene opportuno trasmettere gli atti alla On. Procura Federale per accertamenti. P.Q.S.
DELIBERA
– Di disporre la ripetizione della gara
– Di squalificare per un mese, fino al 22/02/2023, il dirigente accompagnatore Russo Giovanni della società Academy Legnano per il suo comportamento intimidatorio ed aggressivo nei confronti del tecnico avversario.
– Di trasmettere gli atti alla On. Procura Federale al fine di accertare la sussistenza o meno della frase discriminatoria attribuita al dirigente accompagnatore della società Academy Legnano, riservandosi provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e società all’esito degli accertamenti richiesti.

FV

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