Le motivazioni della sentenza rese note dalla FIP cadono come un macigno sulla Pallacanestro Varese e sulla possibile tesi difensiva che adesso tutti, in casa biancorossa, si augurano possa essere davvero forte per ribaltare una serie di motivazioni che paiono difficilmente appellabili.
Cerchiamo però di fare chiarezza in mezzo a quanto la FIP ha espresso nel documento reso noto oggi pomeriggio, lunedì 17 aprile e delle successive mosse che i biancorossi sono pronti a mettere in atto per salvare il futuro societario, a partire dal cambio di vertici nella squadra di legali che difenderà la società.
Primo punto, la ricostruzione temporale di quanto successo, ripercorrendo i fatti così come sono stati riportati nell’’Arbitral Award (BAT 1799/22), “procedimento nel quale – si legge nelle motivazioni della sentenza – appare opportuno specificarlo, la società Pallacanestro Varese non si costituiva, non partecipava, e non rispondeva alle richieste dell’Arbitro per una composizione amichevole della controversia“. Questa la cronistoria dei fatti:
- Il giorno 6.11.2019 l’atleta Milenko Tepic e la società Pallacanestro Varese sottoscrivevano un accordo per la risoluzione anticipata del contratto (“Act of resolution by mutual consense”);
- Successivamente, il 23.07.21 le parti concludono un ulteriore accordo per la conclusione anticipata del contratto (“Annex of the agreement for early termination of contract”), con la espressa volontà di definire il rimanente debito della società nei confronti del giocatore (“The Agreement was, according to its preamble, intended to define the remaining debt of the Club towards the Player”), quantificandolo in € 70.000,00 da pagarsi in 6 rate mensili di pari importo a partire dal 30.07.21 e fino al 28.02.22, con la specificazione che laddove la società non avesse ottemperato al pagamento ovvero ne avesse ritardato anche una sola rata, la società avrebbe pagato l’ulteriore somma – a titolo di penale – di € 20.000,00, non oltre la data del 28.02.2022; il giocatore stesso dichiarava di aver ricevuto solamente la prima rata di € 10.000,00, e di non aver ricevuto ulteriori pagamenti (“According to the Player, the Club only paid the first (EUR 10,000) instalment under the Agreement and never made any further payments”).
- Il 15.10.2021 il procuratore del giocatore inviava una e-mail alla società, sottolineando il ritardo di 15 giorni per il versamento della seconda rata, manifestando la disponibilità e la comprensione del proprio assistito nei confronti della Pallacanestro Varese, ma rilevando che laddove la società non avesse ottemperato alle obbligazioni assunte, avrebbe attivato l’articolo 3 dell’”Agreement”, con la richiesta dell’ulteriore somma di € 20.000,00.
- L’agente del giocatore tentava ripetutamente di contattare la società (il 27.10.21, il 4.11.21 ed il 6.12.21) facendo presente che in mancanza dei pagamenti dovuti, non avrebbe avuto altra possibilità se non quella di attivare il BAT, senza tuttavia ricevere risposta.
- Il giorno 4.03.2022 il giocatore inviava una diffida alla società, facendo presente che – in riferimento all’”Agreement” ed a seguito della pregressa corrispondenza – il debito totale della società verso il giocatore ammontava ad € 80.000,00, e che se tale somma non fosse stata pagata entro il 22.03.22, avrebbe proceduto con il BAT, senza ricevere risposta.
- Il 14.03.2022 veniva instaurato un lodo FIBA;
- Il 5.04.22 il BAT informava le parti della nomina dell’arbitro, con invito alla società a riscontrare non oltre il 26.04.22;
- Il 29.04.22, preso atto del mancato riscontro della società, veniva concessa alla società l’ulteriore termine ultimativo del 6.05.22;
- Il 6.05.22 la società chiedeva una ulteriore proroga per la costituzione in giudizio fino al 22.05.22;
- Il 30.05.2022 la Pallacanestro Varese rilasciava la dichiarazione alla ComTeC (“alla data del 30/04/2022 la società sportiva ha ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni di qualsiasi genere nei confronti dei tesserati”);
- Il 23.06.22 l’arbitro concedeva alla società un ulteriore termine fino al 29.06.22;
- Il 26.07.22 il BAT confermava che la società non aveva rispettato nemmeno la proroga del 29.06.22;
- Il 2.09.22 il BAT confermava che la società non aveva dato risposta alla richiesta di adesione all’arbitrato;
- Il 25.10.2022 si chiude il lodo, con la condanna della Pallacanestro Varese al pagamento a favore del giocatore Milenko Tepic della complessiva somma di € 91.650,00 (comprensiva di spese);
- il 23.11.22 la FIBA trasmetteva il“Ban on registration of new players” alla società, che ottemperava quindi a quanto tenuta.
Questa la ricostruzione temporale dei fatti, da cui poi sono scaturite le decisione della Procura Federale che analizziamo cercandone di riassumere e chiarire i punti principali.
La Responsabilità della società
Al momento del rilascio della dichiarazione alla ComTeC (quella del 30 maggio 2022), indispensabile per l’ammissione al campionato, la Pallacanestro Varese era a conoscenza del debito verso il giocatore, come rilevano, ad esempio, l’accordo con Tepic del 23 luglio 2021 ed il pagamento della prima rata di 10.000 euro. La società avrebbe dovuto dichiarare la pendenza del BAT anche se non ancora esecutivo ma bensì comunque pendente.
Il ruolo di Andrea Conti e dell’ex CFo biancorosso Pellegatta
Andrea Conti, general Manager della Pallacanestro Varese fino all’ottobre del 2021, interpellato dalla Procura, ha dichiarato che gli accordi del 2019 e del 2021 erano stati da lui firmati per conto della società. L’ex GM biancorosso ha anche affermato di aver effettuato il passaggio di consegne con l’ex CFO del club, Giorgio Pellegatta, al momento delle sue dimissioni. Nelle motivazioni, viene fatto notare come Pallacanestro Varese non abbia mai denunciato o promosso azioni contro l’operato di Conti. Pellegatta, invece, pur essendo stato convocato dalla Procura Federale, non si è presentato e la società, a diretta richiesta più e più volte, non avrebbe mai fornito i recapiiti dello stesso Pellegatta alla Procura Federale. Due punti sicuramente a sfavore della società biancorossa.
La tesi difensiva biancorossa
Pallacanestro Varese sostiene che l’atto del 23 luglio 2021, ovvero la scrittura privata tra la società e Tepic, sarebbe stata un’iniziativa unilaterale dell’ex GM Andrea Conti non autorizzata e non a conoscenza della società.
Mentre il pagamento della prima rata sarebbe stato relativo a un’altra obbligazione ed è stato versato a un altro soggetto, la GPK Sports Management Ltd, da parte del Consorzio Varese nel Cuore e non di Pallacanestro Varese. Inoltre, Varese farebbe notare come non ci fosse alcun tipo evidenza contabile di pendenze verso Tepic prima del BAT di ottobre ’22 e di come Tepic non fosse tesserato FIP all’epoca dell’accordo. In merito a questi punti, però, le motivazioni della sentenza hanno già risposto, spiegando come il pagamento della prima rata è stato dichiarato dallo stesso Tepic e non si capisce il perché il giocatore avrebbe dovuto dichiarare una cosa contro i suoi interessi per soldi a lui dovuti, mentre per quanto concerne il fatto che Tepic al momento della dichiarazione del 30.05.2022, non risultava più essere tesserato per i biancorossi, il Tribunale specifica come: “l’eccezione non sia meritevole di pregio, essendo di tutta evidenza che l’obbligazione era sorta – ovviamente – in costanza di tesseramento, a nulla rilevando che solo successivamente il giocatore avesse ottenuto il nulla osta al trasferimento e fosse andato a giocare all’estero“.
La situazione, dunque, risulta abbastanza complicata. Il punto focale e di cui parlavamo qualche giorno fa, la differenza importante tra errore amministrativo formale e sostanziale, rimane determinante per cercare di alleviare la penalizzazione e “salvare il salvabile” di una realtà dei fatti nei quali sicuramente un errore in casa biancorossa c’è stato ma cercando di cancellare il tema dell’illecito e della frode sportiva.
Intanto, importante è stato cambio di rotta proprio in seno alla squadra di avvocati che dovrà difendere la Pallacanestro Varese, strutturando il riscorso da presentare alla Corte d’Appello Federale: i biancorossi hanno infatti optato per un cambio ai vertici del gruppo di legali che ha in mano il destino societario, passando da Florenzo Storelli alla coppia Angelo Capellini e Daniele Bianchi del Foro di Milano, affiancati da Giampiero Falasca del Foro di Roma e Sergio Terzaghi del Foro di Varese, quest’ultimo uomo di fiducia di Luis Scola e già attivo anche sul fronte accordo con gli australiani.
Alessandro Burin