Lo scorso ottobre Vincenzo Basso, Team Manager e Responsabile Comunicazione del Città di Varese, era stato inibito per 45 giorni dalla FIGC (su comunicazione della Procura Federale) per aver richiesto l’iscrizione nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, pur non essendo in possesso del requisito di “non aver riportato condanne detentive per delitti non colposi” dichiarandone falsamente il possesso.

A due mesi e mezzo dalla sanzione si è fatta chiarezza. Lo stesso Vincenzo Basso, a squalifica scontata, ha inviato alla FIGC una lettera affinché gli venisse restituita la quota di partecipazione al Corso da Collaboratore della Gestione Sportiva (1.500€) organizzato dal Comitato Regionale Lazio. La documentazione d’iscrizione, compresa di casellario giudiziario, era stata regolarmente inviata e accettata lo scorso marzo e il Team Manager biancorosso si era poi mosso per saldare le tre rate della quota. Dopo il superamento dell’esame, la richiesta d’iscrizione (la cui documentazione era identica a quella inviata per la partecipazione al corso) è però stata bocciata dalla Commissione dei Dirigenti Sportivi che ha inviato gli atti alla Procura Federale. Da lì la querelle conclusa con il patteggiamento dei 45 giorni di inibizione (dal 25 ottobre al 10 dicembre).

In breve, alla luce dell’ammissione (il casellario giudiziario non è evidentemente stato controllato a dovere), Basso ha firmato l’autocertificazione in cui dichiarava di non aver subìto procedimenti e, pertanto, la sua richiesta di iscrizione al Registro è stata respinta sia il 15 giugno sia il 12 dicembre (post sanzione). A questo punto, al Responsabile della Comunicazione del Varese non è rimasta altra scelta che chiedere il rimborso e la FIGC ha questa volta risposto in maniera positiva. Per quanto sia ribadito come Basso abbia “rilasciato una dichiarazione non veritiera sulle condanne penali a suo carico” è stato deciso (a fini conciliativi, tenuto conto del riconoscimento dell’errore e del patteggiamento) di restituire tutto l’importo di 1.500€.

La vicenda evidenzia però un corto circuito nel regolamento del bando: se da una parte viene impedito l’accesso a chi ha una pendenza (senza distinguerne la gravità), l’articolo 22bis delle NOIF entra più nello specifico, individuando i casi in cui non si possono assumere cariche e tesseramenti, ma non comprende il reato per cui Basso era stato condannato ormai parecchi anni fa.

Ecco spiegato il motivo per cui Basso ha mandato la lettera alla FIGC a squalifica scontata: l’errore a monte è nato da una superficialità di controllo che lo ha indotto a proseguire con l’iter burocratico, altrimenti (ricevuta subito la risposta negativa o alla luce di un errore individuale dello stesso Basso) non si sarebbe arrivati a questo punto.

Matteo Carraro

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