Union Villa Cassano – Tradate Abbiate si dovrà rigiocare. Decisione incontrovertibile da parte del Giudice Sportivo che ha dunque annullato la vittoria cassanese per 3-1 dello scorso 29 settembre e disposto la ripetizione della gara. Il motivo? Un errore del direttore di gara Martina Vesco di Saronno: Samuele Martignoni (centrocampista della squadra di casa che aveva aperto le marcature) era stato ammonito al 16′ e successivamente al 33′. La mancata notifica del primo cartellino, tuttavia non ha portato all’espulsione. Errore lapalissiano che ha influito sul regolare svolgimento della gara e il ricorso tradatese è stato dunque accolto.
Di seguito la motivazione completa:

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 23 del 3-10-2024 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società FC Tradate.

Dato atto che con pec in data 3-10-2024 ore 09,57 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Col ricorso la società FC Tradate sostiene che durante la gara si è verificato un “errore tecnico del direttore di gara, doppio cartellino giallo al numero 8 Martignoni Samuele il primo al minuto 15,47 il secondo al minuto 33 e non espulso e neanche segnato sul taccuino del direttore di gara, neanche sul referto arbitrale. Documentato da prove video eclatanti e molto chiare della diretta video della gara. Allego referto arbitrale (RECTIUS Foglio notizie)… “

La società Union Villa Cassano ha inviato controdeduzioni a mezzo pec.in data 4-10-2024 ore 17,46 dall’indirizzo pec unionvillacassano@pec.it, con le quali contesta la regolarità della procedura di ricorso significando che la società è venuta a conoscenza del ricorso a seguito di comunicazione in data 3-10-2024 della segreteria del GS. Pertanto chiede di considerare inammissibile il ricorso.

Dato atto che la società FC Tradate con nota a mezzo pec in data 29-9-2024 ore 23,46 ha inviato preannuncio di ricorso con nota a mezzo pec in data 30-9-2024 ore 18,43 ha depositato il ricorso in ordine alla gara del campionato di 1^ categoria tra Union Villa Cassano e FC Tradate; che i medesimi risultano contestualmente trasmessi a mezzo pec alla società Union Villa Cassano all’indirizzo pec unionvillacassano@pec.it che risulta essere l’indirizzo pec ufficiale della società come da anagrafica nel portale del CRL indirizzo pec dal quale peraltro la società ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Quindi sul rapporto di gara, riferitamente alle ammonizioni riportate in gara dal calciatore numero 8 Martignoni Samuele della società Union Villa Cassano risulta la sola ammonizione comminata al 33ºdel primo tempo, il direttore di gara in proposito interpellato telefonicamente con mail in data 2.10.2024 ore 10,21 ha immediatamente ammesso l’errore ed ha comunicato che ” non ho annotato correttamente sul mio taccuino la prima ammonizione al giocatore numero 8 della squadra Union Villa Cassano. Lo stesso giocatore veniva ammonito anche al minuto 33 del primo tempo. successivamente …. ho ragionato mi sono avveduta che ho ammonito il giocatore Union Villa Cassano due volte nella medesima gara e di conseguenza andava espulso…. per doppia ammonizione. Mi scuso dell’errore… “.

Innanzitutto va ricordato che riprese televisive o filmati di cui all’articolo 58 del CGS, possono essere presi in considerazione limitatamente ai casi previsti dall’articolo 61 comma 2 “Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione” e 6 ” Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. “del CGS;

Inoltre la dichiarazione del direttore di gara ammette chiaramente essersi verificato un errore di natura tecnica tale da influire sul risultato della gara: par tal motivo la gara si è svolta irregolarmente. Il ricorso pertanto è fondato e va accolto.
PQM
DELIBERA
-di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia.
-di squalificare per una gara per doppia ammonizione calciatore numero 8 Martignoni Samuele della società Union Villa Cassano.
-di accreditare alla ricorrente la tassa, se versata.

Redazione

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