Nel giorno del 55esimo compleanno del patron Antonio Rosati, il Varese accoglie il suo nuovo attaccante: Niccolò Romero si è regolarmente presentato alle Bustecche per la doppia sessione che inaugura gli ultimi giorni del 2024. L’attaccante classe ’92 completa dunque il reparto offensivo a disposizione di mister Floris, in attesa che il mercato dei professionisti offra le giuste opportunità dal punto di vista under. La missione del Varese è chiara e ben definita: rimontare i nove punti di svantaggio che separano i biancorossi dal Bra e, come anticipato, il percorso sarà indirizzato da un primo mese di fuoco. Il Varese ha già la testa alla Vogherese (5 gennaio) e alla prima trasferta dell’anno contro l’Albenga (12 gennaio). Trasferta che si giocherà? Al momento è impossibile dare una risposta.

Ben venga l’Albenga

Come ormai ben noto, l’Albenga non si è presentata a Imperia in occasione dell’ultima giornata del girone d’andata: il Giudice Sportivo ha pertanto disposto la sconfitta per 3-0 a tavolino (sancendo inoltre 2mila€ di ammenda alla società bianconera e la penalizzazione di un punto). Attraverso un comunicato stampa pubblicato dai colleghi di www.ivg.it, la società ligure ha alzato la voce contro minacce e intimidazioni giunte nei confronti di giocatori, staff e collaboratori che avrebbero portato i tesserati a rinunciare alla sfida di Imperia. Nello stesso comunicato, la dirigenza fa sapere di vere in programma un riassetto societario che possa garantire un futuro alla squadra. Parole che senza dubbio fanno ben sperare, ma a contare sono i fatti. E i fatti dicono che l’Albenga si è giocata un primo “jolly” in merito alla sua permanenza in campionato. Stando all’Art. 53 delle N.O.I.F. (che riportiamo in versione integrale in basso), qualora una società dilettantistica rinunci per due volte a disputare un match è prevista l’esclusione dal campionato (l’Albenga, avendo adempiuto agli oneri d’iscrizione, non è soggetta a quanto riportato dal comma 5 bis).

Pertanto, ai fini dell’interesse del Varese, al momento cambia poco o nulla. Posto che l’episodio di Imperia viene descritto come un caso isolato, anche qualora l’Albenga dovesse disertare la trasferta di Sanremo, il Varese dovrà comunque presentarsi in terra ligure il prossimo 12 gennaio. Spetterà all’arbitro, in caso di ulteriore rinuncia da parte dei bianconeri, verbalizzare il tutto. Qualora invece l’Albenga dovesse ritirarsi prima di tale data (e non sembra esser questo il caso), i biancorossi potrebbero dunque risparmiarsi un viaggio.

A prescindere dal ritiro o dall’esclusione non cambierebbe l’iter burocratico (come già successo lo scorso anno nel Girone D con l’esclusione della Pistoiese). Secondo il comma 3 dell’Art. 53 delle N.O.I.F.: “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa“. Questo sì che sarebbe invece un problema per il Varese, l’unica squadra in grado di battere l’Albenga al pieno del suo potenziale. Nelle prime otto giornate, infatti, i liguri avevano conquistato ben 17 punti in otto giornate, mentre attualmente si trovano in sedicesima posizione a quota 19 (considerando già il -1 in classifica). Qualora l’Albenga dovesse venire esclusa, tra le squadre d’alta classifica a giovarne sarebbe solo il Vado, visto l’1-1 dello scorso 13 ottobre, che rosicchierebbe due punti alle dirette contendenti.
La nuova classifica sarebbe pertanto la seguente (tra parentesi il punteggio attuale):
1. Bra 42 (45)
2. Vado 39 (40)
3. NovaRomentin 33 (36)
4. Varese 33 (36)
5. Chisola 30 (33)
6. Ligorna 29 (32)
7. Asti 28 (28)
8. Lavagnese 26 (29)
9. Saluzzo 26 (26)
10. Gozzano 24 (27)
11. Sanremese 23 (23)
12. Imperia 21 (24)
13. Oltrepò 21 (24)
14. Derthona 21 (22)
15. Vogherese 19 (22)
16. Cairese 14 (17)
17. Borgaro Nobis 14 (14)
18. Fossano 13 (13)
19. Chieri 10 (10)

Va da sé che il Varese faccia il tifo per la permanenza dei liguri in campionato (e in tal caso, prima di tutto, bisognerà ovviamente vincere il 12 gennaio); a prescindere da calcolo pro o contro i biancorossi, un’esclusione di una qualsiasi squadra è sicuramente un brutto spot e un fallimento per il mondo del calcio

Botti di fine anno

Prima di tutto va comunque chiuso il 2024. Se quest’oggi il Varese si è ritrovato per una doppia seduta, i prossimi giorni di allenamento condurranno all’ultimissimo appuntamento dell’anno: martedì 31 dicembre alle ore 10.30 i biancorossi affronteranno la Solbiatese (realtà, come ben sappiamo, di altissima Eccellenza) all’Alteti Azzurri di Gallarate in un test match di lusso di fine anno.

Art. 53
Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Abrogato

5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.
E’ fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.

5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

Matteo Carraro

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