La Valceresio aveva annunciato di aver sporto reclamo nei confronti del Club Milano dopo la sconfitta per 6-1 che aveva però visto i milanesi usufruire di sei sostituzioni anziché delle cinque canoniche.

A causa di un errore di forma il ricorso biancoverde è stato ritenuto inammissibile, ma il Giudice Sportivo ha comunque evidenziato come le sei sostituzioni non siano previste dal regolamento, ragion per cui alla Valceresio è stata riconosciuta la vittoria a tavolino per 3-0.
Di seguito la motivazione ufficiale:

Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº 53 del 27.02.2024, questo Giudice si è riservato la decisione in merito al ricorso della società Valceresio Audax.
Dato atto che la società Valceresio Audax con nota a mezzo mail pec in data 26-02-2024 ore 20.02 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec. in data 27-02-2024 ore 16.01 ha inviato le motivazioni del ricorso in ordine della gara in oggetto.
Dato atto che con nota mail pec. la segreteria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.
Si rileva che il ricorso è stato instaurato erroneamente in quanto non sono state allegate alle su citate note mail le prove dell’invio alla controparte si rileva inoltre che le motivazioni di ricorso sono state trasmesse erroneamente alla controparte dalla segreteria dello scrivente.
Il ricorso è quindi inammissibile e non si entra nel merito.

Tuttavia, dal referto di gara, sentito l’arbitro e dal supplemento al rapporto si evince che la società Calcio Club Milano al 18º del 2º tempo ha effettuato una sesta sostituzione; specificatamente il calciatore nº 1 Re Cristiano Giuse è stato sostituito dal calciatore nº 12 Ghitti Riccardo contravvenendo a quanto previsto dalla regola 3 punto 2 del Regolamento del Gioco del Calcio; dall’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. e come disposto dal CU N° 1 della LND del 1-7-23 punto 24 pag. 49 (che regolamenta lo svolgimento dell’attività ufficiale della LND) e come altresì riportato sul CU n° 8 del CR Lombardia del 10-8-2023 ” Norme comuni” pag. 29/8.
Tali norme dispongono come segue ” 24) Sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva. Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ecc.”.

Inoltre l’art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che” 1. La società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3….”.
Per regolare svolgimento della gara ovviamente si intende che la gara abbia luogo in applicazione e rispetto delle regole del gioco e dei regolamenti previsti per lo svolgimento delle competizioni.
Quindi, ad esempio, una gara non può essere disputata con più di 11 calciatori o meno di 7 calciatori contemporaneamente presenti sul terreno di gioco, le sostituzioni devono avvenire seguendo una procedura e nella misura consentita dal regolamento delle competizioni e via dicendo.
E’ del tutto evidente che la violazione di queste disposizioni influiscono sul regolare svolgimento della gara pertanto debbono essere sanzionate e certamente tale situazione è soggetta alla valutazione del G.S.
Peraltro ai fini della assunzione di una decisione a riguardo corre valutare in primo luogo se l’utilizzo di un sesto calciatore di riserva impiegato attivamente durante la gara anziché dei soli cinque consentiti abbia dispiegato un’influenza ostativa alla regolarità della gara, indi occorre valutare quale effetto consequenziale può derivare dalla conseguente decisione del GS.
Quanto al primo punto risulta evidente che l’utilizzo di sei sostituzioni, in quanto risultante dagli atti di gara diviene sindacabile da parte di questo giudice che può quindi procedere alle valutazioni riguardo all’influenza che tale situazione ha avuto sull’esito della gara: in proposito si riscontra che tale utilizzo ha portato beneficio alla società Club Milano che lo ha effettuato (che peraltro ha realizzato una rete subito dopo l’entrata in campo della sesta sostituzione) che ha terminato la gara col punteggio a lei favorevole.
La sola società ad aver subito uno svantaggio a causa dell’utilizzo di un sesto calciatore di riserva impiegato attivamente durante la gara anziché dei soli cinque consentiti, risulta quindi essere la società Valceresio Audax.
Per tale motivo ad avviso di questo giudice si può ragionevolmente concludere che tale utilizzo non può essere giudicato ininfluente ai fini della determinazione del risultato della gara e quindi del regolare svolgimento della gara.
Quanto al secondo punto di valutazione, vale a dire l’individuazione dell’effetto derivante dalla decisione del Gs, qualora la decisione fosse quella di omologare il risultato della gara come conseguito sul terreno di giuoco, non vi è dubbio che l’assunzione di tale decisione produrrebbe l’effetto di penalizzare ulteriormente la società Valceresio, incolpevole e già penalizzata una prima volta durante lo svolgimento della gara per l’impiego di un sesto calciatore di riserva impiegato attivamente durante la gara e, per contro sortirebbe l’effetto di offrire alla società Club Milano un ulteriore ed indebito motivo di favore.
La gara si è quindi svolta irregolarmente.

Visto l’art.10 comma 1 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
– di comminare alla società Calcio club Milano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
– di addebitare alla società Valceresio Audax la tassa ricorso, se non versata.

Redazione
foto d’archivio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui