Visto l’intenso weekend andato in scena accompagnando l’esordio in campionato di tutte le categorie dilettantistiche regionali, è passato quasi sotto silenzio il colpo di scena nel Girone 1 di Coppa Italia Eccellenza: il Giudice Sportivo ha assegnato alla Solbiatese la vittoria a tavolino per 3-0 contro la Sestese (i nerazzurri avevano comunque vinto 3-2). Decisione maturata in seguito al ricorso presentato dalla società nerazzurra in merito all’ irregolarità nella posizione del giocatore Matteo Modotti, classe 2002, schierato dalla Sestese nonostante una squalifica pendente per somma di ammonizioni, risalente alla Coppa Italia 2023/24

Il centrocampista biancazzurro, infatti, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica proprio nella prima gara dell’attuale edizione (Sestese-Besnatese del 7 settembre) ma, pur figurando in distinta, non è mai sceso in campo. Alla seconda giornata, invece, ha preso parte alla sfida contro la Solbiatese indossando la maglia numero 4 e giocando fino al triplice fischio. Un errore formale ma sostanziale che è costato caro alla Sestese: 150€ di multa ai biancoazzurri, due giornate di squalifica a Modotti e un mese di inibizione al dirigente accompagnatore Andrea Callegarini.

Di per sé la sentenza non incide sulla classifica del girone (la Solbiatese aveva comunque i tre punti), ma va a rimescolare le carte in vista dell’ultima sfida in programma il prossimo 24 settembre tra Solbiatese e Besnatese, che occupano la vetta con sei punti a testa. La Besnatese, infatti, vantava un +4 di differenza reti (5 gol fatti, uno subito); così facendo la Solbiatese pareggia i conti con i biancoazzurri visto che si vede togliere due reti al passivo (anche per i nerazzurri 5 gol fatti, uno subito). In caso di parità sarebbe stata la Besnatese a passare il turno. La situazione del Girone 1 vede invece ora un equilibrio perfetto che promette scintille negli ultimi 90 minuti della fase a gironi.
In calce il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:

La società S.S.D.A.R.L. Solbiatese Calcio 1911, con nota a mezzo pec in data 11.9.2025, ore 11:50 ha inviato preannuncio di ricorso.

Successivamente con nota pec sempre in data 11.9.2025, ore 17:08 ha inviato motivazioni di ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata Società sostiene che la Società avversaria ha violato la normativa vigente, in quanto la gara ha visto la partecipazione del giocatore Modotti Mateo, nato il 4.4.2002, in posizione irregolare in quanto squalificato come da C.U del CRL n. 13 del 7.09.2023.

Infatti, tale calciatore è stato squalificato per somma di ammonizioni nel corso della gara di Coppa Italia Eccellenza Oltrepò FBC-Trevigliese ASD del 3.9.2023; tale sanzione doveva essere scontata nella presente stagione e non risulta che la stessa sia stata scontata nelle precedenti stagioni 2023/2024, 2024/2025 e nemmeno nella prima giornata di Coppa Italia della presente stagione SESTESE-BESNATESE del7.9.2025 poiché il calciatore, regolarmente in distinta e in panchina, non ha preso parte alla gara.

Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la U.S. SESTESE CALCIO ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col n. 4, partecipando attivamente alla gara sino alla conclusione della stessa.

Pertanto, il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara, la stessa si è svolta in modo irregolare.

Visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:
a) di comminare – ai sensi dell’art. 10 C.G.S. – alla Società U.S. SESTESE CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla Società U.S. SESTESE CALCIO l’ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato;
c) di squalificare il calciatore MODOTTI Mateo della Società U.S. SESTESE CALCIO per due gare;
d) di inibire per mesi uno, vale a dire fino al 10.10.2025, il Dirigente accompagnatore signor Callegarini Andrea della Società U.S. SESTESE CALCIO;
e) si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

Redazione

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