Notizia che era nell’aria da tempo e che è diventata ufficiale in giornata: il Giudice Sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino al Celle Varazze per aver schierato un giocatore squalificato. Andrea Scarf, infatti, non aveva scontato una squalifica rimediata nella scorsa stagione di Promozione in Liguria e ha partecipato regolarmente alla gara di Serie D del 14 settembre contro il Club Milano.

Nonostante la difese burocratica del Celle Varazze, il ricorso presentato dal club biancorosso è stato accolto e la partita è stata assegnata 3-0 a tavolino in favore degli ospiti.
Di seguito il comunicato integrale con tutte le motivazioni e le decisioni:

GARE DEL 14/9/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CELLE VARAZZE F.B.C. – CLUB MILANO S.S.D. A R.L.
Il Giudice Sportivo,

– esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla CLUB MILANO S.S.D. A R.L., con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore SCARF ANDREA tesserato per la S.S.D. A R.L. CELLE VERAZZE F.B.C., poiché al medesimo, all’epoca tesserato per il G.S.D. Sestrese Bor., era stata comminata una squalifica per una gara – di cui al C.U. n. 95 del 29 maggio 2025 emesso dal Comitato Regionale Liguria per le gare del 3º turno di Playoff, fase Regionale del Campionato Promozione Liguria 2024/2025, disputate in data 25 maggio 2025 – “per recidività in ammonizione”;
– lette le memorie difensive della S.S.D. A R.L. CELLE VERAZZE F.B.C. con le quali si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza in capo al soggetto firmatario nonché la sua infondatezza, poiché, a detta della resistente, il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nell’Under 19.
– Rilevato che il signor Bezzi Marco, vicepresidente del CLUB MILANO S.S.D. A R.L., risulta dotato dei poteri di firma in nome e per conto del sodalizio; – Rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Promozione Liguria 2024/2025, essendo quella del 25 maggio 2025 l’ultima gara disputata dal G.S.D. Sestrese Bor.;
– rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2025/26, essendo stato il calciatore SCARF ANDREA impiegato in tutte le prime due giornate di campionato, inclusa la gara del 14 settembre 2025, seconda del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.
Delibera
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla S.S.D. A R.L. CELLE VERAZZE F.B.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.

TC

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