Domenica scorsa si sono verificati due deplorevoli episodi sui campi di Seconda e Terza Categoria della nostra provincia. Vittime due arbitri che, rispettivamente a Buguggiate e a Caronno Varesino, hanno ricevuto insulti e sono anche stati colpiti da ragazzi che dovrebbero pensare soltanto a giocare a calcio, uno degli sport più belli del mondo. A Buguggiate, la gara Buguggiate-San Luigi Albizzate è stata sospesa al 26′ del secondo tempo, mentre il match di Terza Categoria tra Eagles Caronno e Mascia United è stato bloccato dopo i primi 45′.

A raccontare la sua versione dei fatti su quanto accaduto a Buguggiate è stato lo stesso giocatore Elvis Muca; avremmo voluto sentire anche il Presidente degli Arbitri di Gallarate, Maurizio Rea, ma, interpellato, ci ha comunicato di non poter rilasciare alcuna dichiarazione in merito.

Oggi, a qualche giorno da ciò che è successo, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo che ha emesso le seguenti decisioni. Il provvedimento è pressoché uguale a quello comminato ad Armando Palokaj, calciatore del Mascia United colpevole di un atto simile in Eagles Caronno-Mascia United.

Dalla lettura del rapporto di gara si è rilevato che al 26′ del s.t. il calciatore MUCA Elvis della Società BUGUGGIATE veniva espulso per contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario.

Dopo la notifica del provvedimento di espulsione il calciatore sopraindicato, si avvicinava al D.d.G. spingendolo leggermente con il petto. A quel punto intervenivano alcuni suoi compagni nel tentativo di allontanarlo dall’Arbitro. Nonostante fosse bloccato il calciatore sopraccitato riusciva a colpire ugualmente il D.d.G. con un calcio raggiungendolo pienamente alla coscia destra e di striscio ad un genitale provocandogli dolore.

Alla luce di quanto sopra avvenuto il D.d.G. decretava la sospensione dell’incontro dirigendosi immediatamente nello spogliatoio e richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Successivamente si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio dove gli venivano accertate le contusioni subite e dimesso con una prognosi di QUINDICI GIORNI.

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene:
•che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014.
•che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui…” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva d’ Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
•che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”.

Si rammenta inoltre che il Direttore di Gara potrà adire a vie legali (previa richiesta e successiva autorizzazione F.I.G.C.) in deroga al vicolo di Giustizia Sportiva e alla clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale.

Per tali motivi

SI DELIBERA

A) di comminare a carico della Società BUGUGGIATE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

b) di infliggere al calciatore MUCA Elvis della Società BUGUGGIATE la sanzione della squalifica sino a tutto il 28-02-2022. Si precisa inoltre che la sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misura amministrative nei confronti della Società BUGUGGIATE come previsto dall’art. 16 comma 4 BIS del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27-01-2016)

Nelle apposite sezioni le ulteriori sanzioni comminate.

Inoltre, al Buguggiate è stata comminata un’ammenda di Euro 40,00 “per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’Assistente di parte ospite”.

 L.P.