Esordio in campionato decisamente amaro quello di Gianmarco Pozzecco che nella sfida di ieri si è regolarmente seduto in panchina per guidare Sassari contro la Vanoli Cremona in una sfida poi finita ai supplementari con la vittoria degli ospiti. Uno sforzo vano considerando che oggi il giudice sportivo ha sancito il 20-0 in favore di Cremona, comunque già vittoriosa, proprio a causa della posizione irregolare dell’ex biancorosso che non poteva sedersi in panchina. Il motivo? Una squalifica non scontata. Il Poz aveva rimediato un turno di stop lo scorso 5 giugno nella semifinale per la promozione in serie A contro Casale quando allenava la Fortitudo Bologna. Era stato squalificato per avere avuto “un comportamento offensivo nei confronti del 1° arbitro, durante l’intervallo, dopo essere stato sanzionato con un secondo fallo tecnico a seguito di proteste veementi e plateali”. Il turno non è mai stato scontato e la squalifica non è nemmeno stata commutata in ammenda sostitutiva.

Ecco il comunicato ufficiale: “I provvedimenti di squalifica dei tesserati adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali” e che pertanto il Pozzecco Gianmarco è stato regolarmente iscritto a referto nelle gare (quarto di finale e semifinale) della Final Eight 2019; verificato che il tesseramento per la Società Banco di Sardegna Sassari è del 13 febbraio 2019 e che la prima gara di campionato a cui poteva partecipare il Pozzecco Gianmarco risulta quella in questione; accertata pertanto la posizione irregolare del Pozzecco Gianmarco per la gara in oggetto; visti gli artt. 49 del Regolamento Esecutivo Gare e 14, 49 e 63 del Regolamento di Giustizia; dispone l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Pallacanestro Vanoli Cremona.
A seguito di questa decisione tutte le statistiche personali della gara in particolare quelle riguardanti i record statistici relative alla gara sono da considerare annullate”.

e.c.