Ci risiamo.
Per l’ennesima volta ci tocca raccontare di un grave atto di violenza tenutosi su un campo da calcio.
L’episodio si è verificato nella gara tra Villa Cortese e Nerviano andata in scena domenica 13 ottobre e valevole come 6° turno del girone N di seconda categoria.. La gara che in quel momento vedeva il Villa Cortese in vantaggio, prende una piega inaspettata al minuto trentuno del secondo tempo quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla squadra di casa. Un giocatore del Nerviano contesta, mani sul petto dell’arbitro, spintoni fino all’atto scatenante, la testata. Una testata che ha costretto il direttore ad interrompere il match e a recarsi in ospedale.
L’amarezza e lo sdegno nel dover riportare una questione simile è totale, così come totale è la solidarietà nei confronti dello sfortunato protagonista; tralasciamo ogni commento personale e lasciamo che a parlare sia il comunicato ufficiale del giudice sportivo.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva dall’Arbitro al 31º del secondo tempo per i fatti di seguito riportati.
Al minuto 31º del secondo tempo, dopo che l’Arbitro ha assegnato un rigore alla Società U.S. VILLA CORTESE, lo stesso veniva spintonato con entrambe le mani sul petto del calciatore (atteggiamento sanzionato con l’espulsione). Il medesimo calciatore all’atto della notifica del provvedimento di espulsione colpiva con una violenta testata al naso il direttore di gara causando dolore e disorientamento tale da impedire allo stesso di portare a termine la gara.
Recatosi al Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Castellanza per gli accertamenti del caso, veniva dimesso con prognosi che qui non si specifica per ragioni di Privacy.
Per quanto sopra esposto viene sancita la responsabilità della Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 in merito all’aggressione , con conseguente sospensione della gara, per effetto imputabile ad un proprio tesserato.
Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a sanzione di tale inqualificabile comportamento connotato da gratuita violenza, che non solo non trova giustificazioni o attenuanti, ma per la modalità di svolgimento e la totale mancanza di motivazioni. Per di più la violenza compiuta nei confronti del direttore di gara denota altresì la mancanza di ogni rispetto non solo nei confronti della persona fisica ma anche e soprattutto nei confronti dell’autorità di cui tale persona è investita nell’ambito dello svolgimento della propria funzione.
Tutto ciò ed anche in considerazione delle circostanze in cui i fatti sono avvenuti costituisce certamente aggravante da considerare al fine di determinare la sanzione da comminare.
Il comportamento violento posto in essere dal tesserato della Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 rende inoltre responsabile la Società stessa che va dunque adeguatamente sanzionata.
Fermo restando che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un Direttore di gara, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014, codesto Giudice procede con le seguenti determinazioni.

Per quanto sopra si DELIBERA:

a) di comminare alla Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
b) di comminare alla Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 l’ammenda € 500,00 (euro cinquecento/00) per responsabilità della Società per fatti violenti dei propri tesserati . Le eventuali spese mediche riconducibili all’accaduto saranno poste a carico della Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919;
c) di squalificare il calciatore fino al 13 OTTOBRE 2022 ( anni 3) per il grave atto di violenza messo in atto nei confronti del Direttore di gara“.

RISULTATI E CLASSIFICA

Mariella Lamonica