Quello che si temeva è avvenuto: Varese-Appiano, gara-3 dei quarti di finale dei playoff di IHL, dovrà essere rigiocata. Il ricorso presentato ieri dall’Appiano è stato accolto dal Giudice Sportivo Franco Biasi che, non senza difficoltà e ricorrendo ad una nota interpretativa fornita dal responsabile del Settore Hockey sig. Tommaso Teofoli, ha interpretato il concetto “gara decisiva” come “la partita che potenzialmente (quindi non sicuramente) può determinare la fine della fase di play off in corso ed il passaggio al turno successivo di una sola delle due contendenti, in quel momento già individuata”. Nel caso di “gara decisiva”, come formulato nell’art. 5.3.3. delle NOFA in vigore, in caso di parità dopo i tre periodi regolari, non si disputa un overtime da 5′ in tre contro tre in modalità sudden death ma un overtime da 20′ in cinque contro cinque sempre in modalità sudden death.

Ecco, dunque, che l’Appiano si è appellato a questa interpretazione per presentare il ricorso contro quanto avvenuto sabato sera a Casate quando, sul 2-2 dopo i 60′ regolari di gioco, gli arbitri hanno fatto giocare un overtime da 5′ in tre contro tre. Come si ricorda, al 62’04” Piroso ha segnato la rete che sembrava decisiva per il passaggio del turno di Varese in semifinale, ma così non è stato.
Varese e Appiano dovranno rigiocare (probabilmente giovedì) e per i gialloneri sarà tutto da rifare. Appiano arriverà a Casate più agguerrito che mai e avrà un’ulteriore occasione per prolungare la serie e portare Varese a gara-4. 

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo

Letto il reclamo tempestivamente e ritualmente presentato dalla società HC Eppan – Appiano avverso il risultato della gara disputata in Varese in data 20.03.2021 tra la squadra altoatesina e l’HC Varese 1977, terminato con la vittoria all’overtime della squadra di casa con il punteggio di 3-2;- preso atto che la squadra altoatesina, dopo avere premesso che la partita in discussione fosse pacificamente da considerarsi “gara decisiva” ai fini del passaggio alla successiva fase di semifinale, lamenta l’errata applicazione da parte del direttore di gara della normativa che disciplina le modalità di svolgimento dei tempi supplementari durante le fasi dei play off, avendo l’arbitro disposto l’esecuzione del tempo supplementare nelle forme indicate dall’art. 5.3.2. NOFA IHL 2020/2021 (durata di 5’ con le squadre schierate con 3 (tre) giocatori di movimento, oltre ai due portieri ed in caso di assenza di segnatura, prosecuzione per l’assegnazione della vittoria con i tiri di rigore), anziché seguire il dettato del successivo art. 5.3.3 , che prevede, relativamente alla “gara decisiva” delle serie di quarti, semifinale, finale e per Coppa Italia fase finale, la disputa di “un solo tempo supplementare di 20 (venti) minuti ad oltranza”, con esclusione conseguente dei tiri di rigore

Lette altresì le controdeduzioni formulate dalla società HC Varese 1977, pervenute nel corso dell’odierna mattinata, di seguito testualmente riportate:
gli arbitri hanno esposto le modalità di gioco dell’overtime alle panchine, senza ricevere da parte della Spettabile HC Appiano obiezione;
le squadre hanno giocato in parità di giocatori e per lo stesso numero di minuti, quindi in condizioni di gioco perfettamente identiche;
la formula del “sudden death” (o golden gol) di fatto interrompe il gioco assegnando la vittoria alla squadra che lo realizza indipendentemente dalle modalità di gioco in essere (il goal segnato al minuto 62.06 vedeva le squadre in perfetta parità di giocatori in pista);
solo se si fosse arrivati ad un pareggio dopo l’overtime ed a una eventuale esecuzione dei tiri di rigore, una delle due squadre avrebbe potuto ritenersi danneggiata dalla sottrazione di 15 minuti di gioco, ma questo non è il caso in analisi;
a nostro avviso non è stata quindi in alcun modo inficiata la possibilità di vittoria di una o dell’altra squadra”.

Il reclamo avverso il risultato di gara appare fondato.

Occorre premettere che ad una tale conclusione questo Giudice è pervenuto non senza avere dovuto superare significative difficoltà interpretative in ordine alla normativa applicabile.

Il concetto di “gara decisiva” – come formulato nell’art. 5.3.3. delle NOFA in vigore – non appare infatti per nulla di chiara intelligibilità, posto che, secondo logica e buon senso, tale dovrebbe intendersi, nel corso di una fase di play off, la partita il cui esito sia in grado di determinare in maniera inappellabile quali delle due contendenti, risultando vittoriosa, abbia conquistato il diritto di accesso alla fase successiva (nel caso di specie la serie di semifinale). Ed una tale eventualità – secondo la logica testè esposta – si renderebbe possibile soltanto nel caso in cui le due squadre, trovandosi in una condizione di perfetta parità nella serie, venissero chiamate a disputare l’ultima gara a disposizione (nel nostro caso la quinta partita), come una sorta di “spareggio”.

E’ da sottolineare come tale disciplina valesse, in modo incontestabile, sino alla stagione sportiva 2018/2019, che infatti sempre ai sensi dello stesso art. 5.3.3. delle NOFA allora vigenti, introduceva la disciplina del “tempo supplementare ad oltranza” con esplicito ed esclusivo riferimento a “gara 5” dei quarti di finale, di semifinale o di finale.

Soltanto le NOFA dirette a regolamentare la stagione sportiva successiva e riprodotte pari pari anche a governo di quella attuale, hanno eliminato il riferimento a “gara 5”, ma nel contempo hanno introdotto il termine di “gara decisiva” che non sembra affatto dissimile dalla precedente locuzione (ovvero gara 5).

Il termine di decisività riferito ad una gara, a parere dello scrivente, apparirebbe infatti, nel contesto normativo di riferimento, richiamare sempre un presupposto di partenza di assoluta parità tra due squadre chiamate a contendersi, finanche il titolo di Campione di’Italia, nel corso di un’unica partita per l’appunto “decisiva” per le sorti di entrambe le squadre (e non soltanto per una delle due, come nel caso che ci occupa….)

Ad ogni buon conto a dirimere i seri dubbi interpretativi, a vantaggio della tesi esposta dall’odierna società reclamante, soccorre una nota interpretativa fornita dal responsabile del Settore Hockey sig. Tommaso Teofoli, in base alla quale per “gara decisiva” deve intendersi la partita che potenzialmente (quindi non sicuramente) può determinare la fine della fase di play off in corso ed il passaggio al turno successivo di una sola delle due contendenti, in quel momento già individuata (quindi, nel nostro caso, soltanto l’HC Varese 1977).

Di fronte a tali incertezze interpretative, va sottolineato che nessun rimprovero, neppure di minima negligenza, possa muoversi al direttore di gara, trovatosi, come anche questo giudice, di fronte ad un dettato normativo tutt’altro che lineare e fonte di inevitabili equivoci, dipanati – come detto – soltanto da ultimo, attraverso la citata nota esplicativa emanata dall’Organo responsabile Hockey FISG.

Alla luce delle esposte considerazioni, il risultato della gara in oggetto non può essere omologato e conseguentemente la partita dovrà essere ripetuta in data da definirsi da parte dei competenti organi FISG.

L.P.
(foto Tatiana Munerato – Mastini Varese)

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