Lo sguardo attento del Giudice Sportivo è sempre vigile e, come ogni giovedì, non mancano da segnalare episodi che con il calcio giocato non dovrebbero avere nulla a che fare, così come non dovrebbero accadere in generale. Detto del caos in Terza Categoria tra Arnate e Centro Gerbone, l’attenzione del calcio provinciale si volge dalle parti di Sesto.

Lo scorso sabato, infatti, durante il match Sestese-Valle Olona del Girone A nella categoria Juniores Regionale B il calciatore Mattia Mastroianni in forza ai biancoazzurri secondi in classifica è stato espulso. Fin qui nulla di eclatante, se non fosse che, letta la motivazione, il Giudice Sportivo ha ritenuto opportuno squalificare il giocatore fino al 20 settembre 2023. Come si evince dal referto arbitrale, infatti: “Dopo essere stato spinto da un avversario, per recuperare il pallone reagiva spingendo violentemente un avversario venendo espulso, nella concitazione colpiva con due gomitate anche l’arbitro che cercava di bloccarlo mentre di nuovo tentava un contatto con gli avversari“. Nella stessa categoria da segnalare anche la squalifica per tre giornate di Aziz Debbech del Cantello Belforteseper atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario“.

Ha invece dell’incredibile quanto successo nel Girone A del campionato Allievi Elite Under17 mercoledì 1 febbraio in occasione del recupero della 14^ giornata tra Vogherese e Lombardia Uno: a seguito della rissa scoppiata al 35′ del secondo tempo tra le due società, il direttore di gara ha sospeso l’incontro e il Giudice Sportivo ha decretato la sconfitta a tavolino di entrambe le squadre. Inevitabile la pioggia di squalifiche, a cominciare da quella fino all’8 marzo del massaggiatore della Vogherese Pablo Alberto Gomez (“Entrato sul terreno di gioco durante la rissa si avvicinava al direttore di gara e poggiandogli una mano sulla spalla gli indirizzava frase gravemente offensiva“) passando per le tre giornate agli espulsi Joacquin Gomez (Vogherese) e Stefano Petruzzelli (Lombardia Uno) e le due a Yari Montagna della Vogherese (“Mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio proferiva nei suoi confronti frase irriguardosa e volgare“), oltre alla squalifica per recidività in ammonizione di Davide Corigliano e Geremia Piaggi (Vogherese) e Omar Daniel Ismail (Lombardia Uno). A questo si aggiunge anche una multa di 100€ ad entrambe le società. Di seguito il comunicato ufficiale:

Dal referto di gara e relativo supplemento si rileva che la gara è stata sospesa in via al 35° del 2° tempo a causa di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per alcuni minuti i calciatori di entrambe le società.

In seguito a fatti di gioco, alcuni calciatori della società Vogherese protestavano con l’arbitro per un suo mancato intervento; ciò provocava la reazione del calciatore n°5 Petruzzelli Stefano della soc. Lombardia 1 che colpiva con un pugno alla schiena il calciatore n°11 Gomez Joacquin soc. Vogherese, il quale reagiva colpendolo con un calcio ad uno stinco. Ciò scatenava una rissa a cui partecipavano quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre che peraltro a causa della confusione l’arbitro non identificava personalmente. Nonostante l’intervento dei propri dirigenti e dei provvedimenti disciplinari da parte dell’arbitro a carico dei due calciatori di cui sopra, per alcuni minuti lo scontro è continuato con violenza verbale. Ritornata una parvenza di calma, l’arbitro chiamava i capitani delle due squadre, chiedendo di adoperarsi per riprendere il gioco. Entrambi visibilmente nervosi, si dimostravano contrari, nonostante l’insistenza del direttore di gara, per la ripresa della stessa. La squadra della società Vogherese rientrava negli spogliatoi, mentre la società Lombardia 1 restava sul terreno di gioco, evitando ulteriori scontri verbali.

L’arbitro quindi non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusine ma constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro anche perché avrebbe dovuto espellere parecchi dei calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale decideva anche come dimostrato dai capitani delle squadre di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 35° minuto del secondo tempo.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.10 C.G.S., vale a dire la sanzione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999).

Visto l’art.10 co 1 e 3 del C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
-di comminare alle società Vogherese e Lombardia 1 la sanzione dell’ammenda di Euro 100 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori presenti sul campo
-di comminare per le società Vogherese e Lombardia 1 la sanzione della perdita della gara per 0 – 3
-di squalificare per tre gare i calciatori Gomez Joaquin e Petruzzelli Stefano

Redazione

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