Il pomeriggio del Girone B di Serie D è stato scosso dal comunicato del Giudice Sportivo: il ricorso della Real Calepina è stato accolto e il Seregno ha perso 3-0, cancellando di fatto il 2-2 maturato al termine dei 90′ di domenica scorsa.

Il motivo? La società bergamasca ha sporto reclamo poiché tra le file dei padroni di casa (già penalizzati di due punti a inizio stagione) figurava Dramane Konatè, difensore ivoriano classe ’94 giunto come rinforzo del mercato invernale. Konatè, tuttavia era precedentemente stato tesserato per Verona, Skenderbeu e Aglianese, vestendo dunque quattro maglie diverse in stagione (pur scendendo in campo solo con Aglianese e Seregno) quando il regolamento prevede un limite massimo di tesseramenti. Il Giudice Sportivo ha accolto l’istanza sanzionando il Seregno con la sconfitta a tavolino per 3-0.

In questo modo si è così formato un trittico di squadre a quota 37 punti con la Real Calepina che ha scavalcato sia i brianzoli sia il Villa Valle in virtù degli scontro diretti. Il problema riguarda però ciò che potrebbe accadere d’ora in avanti: oltre a domenica scorsa, Konatè ha già giocato altre tredici partite con la maglia azzurra contribuendo dunque a collezionare 22 punti. Per par condicio il Seregno potrebbe dunque perdere tutte le gare in questione a tavolino per 3-0 scivolando a 15 punti in classifica al pari della Caronnese; ciò varrebbe la matematica retrocessione in Eccellenza insieme ai rossoblù e ai veneti del Sona aumentando così, di riflesso, le chance salvezza del Città di Varese (che proprio dopo Seregno era stato costretto a disputare una gara a porte chiuse a seguito di cori discriminatori a sfondo razziale, presumibilmente proprio nei confronti dello stesso Konatè). In tal caso, infatti, si disputerebbe un singolo playout tra le squadre in 14^ e 15^ posizione (presumibilmente Breno e Varese): discorsi al momento ipotetici che troveranno conferma o smentita nei prossimi giorni, anche perché probabilmente il Seregno presenterà a sua volta ricorso contro tale decisione.

Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal S.S.D. A.R.L. REAL CALEPINA F.C., con il quale si richiede che venga inflitta alla U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore KONATE DRAMANE (nato il 12.04.1994) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso quattro diverse società, di cui due professionistiche e due dilettantistiche, così violando la limitazione stabilita dall’art. 95,comma 2 delle NOIF.
– lette le controdeduzioni fatte pervenire U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l con cui si chiede il rigetto del reclamo poiché la società avrebbe agito in buona fede, avendo l’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la LND “approvato il tesseramento” e confermato la possibilità di utilizzo del calciatore dal giorno successivo;
– letta la dichiarazione del 26 aprile 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore l’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2022/2023 è stato:
a) tesserato come professionista dall’Hellas Verona il 2.8.2022;
b) tesserato da società professionistica albanese (tesseramento estero) il 5.8.2022;
c) tesserato per la Aglianese Calcio il 2.9.2022;
d) tesserato per l’U.S. Seregno Calcio S.r.l. il 10.12.2022;

– rilevato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell’art. 95, comma 2, NOIF – disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione” – risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma porti a ritenere che la medesima trovi applicazione anche nei confronti dei calciatori dilettanti che siano tesserati per società professionistiche.

– considerato come, nella vicenda che ci occupa, nessun rilievo può essere accordato alle indicazioni e/o comunicazioni intercorse con l’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la LND che, con ogni evidenza, si è limitato a valutare la correttezza della pratica di tesseramento presentata dalla società, per quanto di propria specifica competenza;

– atteso che il calciatore KONATE DRAMANE, sebbene attualmente “non professionista”, sia stato tesserato nel corso della stagione sportiva in corso anche per (due) società professionistiche e, pertanto, con l’ultimo (quarto) tesseramento presso l’U.S. Seregno Calcio S.r.l. è stato superato il numero massimo, pari a tre, di società con cui era possibile tesserarsi, ne discende che il calciatore KONATE DRAMANE non poteva essere schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui non aveva titolo a partecipare

P.Q.M.,
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere al U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3;
3) di non addebitare il contributo di reclamo sul conto del S.S.D. A.R.L. REAL CALEPINA F.C.

Matteo Carraro

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui