Parecchio lavoro da fare per il Giudice Sportivo per quel che riguarda il mondo calcistico della Provincia di Varese. Nel Girone A dei Giovanissimi Under14 il ricorso del Bosto è stato accolto e i gialloblù possono così festeggiare la vittoria a tavolino per 3-0 sul Ceresium Bisustum invalidando l’1-1 maturato al triplice fischio lo scorso 14 ottobre.
La Società CALCIO BOSTO ha inoltrato al competente Giudice Sportivo ricorso avverso il risultato della gara in epigrafe sostenendo che nella squadra CERESIUM BISUSTUM avrebbe partecipato alla gara il calciatore n. 17 JAMAL JASSIR nato il 19-09-2009 non essendo in età per partecipare a gare della categoria in oggetto.
La Società CERESIUM BISUSTUM, nelle proprie controdeduzioni, dichiara di aver erroneamente trascritto in distinta il nominativo di tale giocatore al posto del fratello JAMAL KALIL nato il 06.07-2011 invece presente il giorno della gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali si è rilevato che nella distinta di gara, presentata dalla Società CERESIUM BISUSTUM e firmata dal proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale, risulta il nominativo JAMAL JASSIR (n. 17) nato il 12-09-2009. Risulta altresì la partecipazione all’incontro in oggetto.
L’Arbitro, sentito per ulteriori chiarimenti, ha confermato la presenza alla partita del calciatore JAMAL JASSIR, come indicato nel rapporto di gara.
Pertanto SI DELIBERA
-di accogliere il ricorso proposto dalla Società CALCIO BOSTO
-di assegnare gara persa per 0-3 alla Società CERESIUM BISUSTUM.
Discorso simile (ma diverso) per quel che riguarda il Girone B degli Allievi Under16. Anche in questo caso l’1-1 dello scorso 15 ottobre è stato ribaltato in una sconfitta 3-0 a tavolino inflitta all’Union Oratori Castellanza, anche se il ricorso del Valle Olona è stato respinto per un vizio di forma.
Con ricorso presentato entro i termini previsti dal CGS la Società VALLE OLONA sostiene che la gara in oggetto si sia svolta in modo irregolare in quanto la Società UNION ORATORI CASTELLANZA avrebbe fatto partecipare il calciatore nº 14 HANNIOUI NASSIM nato il 6-12 2009, in età quindi non consentita per le gare del campionato in oggetto.
Occorre preliminarmente osservare che il ricorso è stato preannunciato e inviato senza comunicazione alla controparte contrariamente a quanto previsto dall’Art. 49 comma 4 del CGS.
Constatata l’inammissibilità del ricorso per il motivo sopraindicato è opportuno ricordare che l’art. 66 del CGS prevede anche la possibilità di instaurare procedimenti d’ufficio per i Giudici Sportivi sulla base di risultanze dei documenti ufficiali.
Dalla lettura degli atti ufficiali si è rilevato che il calciatore n. 14 HANNIOUI NASSIM nato il 6-12-2009 ha partecipato all’incontro in oggetto
entrando sul terreno di giuoco al 34′ del ST.
Pertanto SI DELIBERA
-di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società VALLE OLONA con addebito della tassa.
-di comminare alla Società UNION ORATORI CASTELLANZA gara persa per 0-3 (procedimento d’ufficio art. 66
CGS).
-di inibire a tutto il 26-11-2023 il Signor FELICIANO MATTIA (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società
UNION ORATORI CASTELLANZA)
Redazione