
Quando si dice il dono della sintesi. Il titolista della FIGC (sempre che ce ne sia uno), ha certificato una verità sussurrata e mai palesemente svelata: “Testa – Bassi – Aurora Pro Patria 1919 S.R.L.”. Roba che neanche Ungaretti. Il deposito tardivo della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria della rinnovata compagine societaria dopo la cessione del 49% delle quote tigrotte avvenuta il 10 dicembre 2024, ha prodotto una tripla sanzione a conclusione indagine: 4.800 euro a Patrizia Testa (Presidente e titolare del pacchetto di maggioranza del 51%), stesso incomodo per Luca Bassi (fiduciante di Finnat Fiduciaria e titolare effettivo delle quote di minoranza), più 6 mila euro di ammenda alla società.
Insomma, se non già nella composizione azionaria, fifty fifty quanto a bonifico atteso in via Allegri. Ma chi è Luca Bassi? La domanda è più che legittima per chi non mastica le cose biancoblu. Manager bustocco, già a Goldman Sachs, uomo di fiducia di Stephen Pagliuca all’Atalanta e attuale Co-Head of the Technology Financial and Business Services Vertical del fondo Bain Capital. Cioè (più prosaicamente), il Mister X evocato lo scorso 11 settembre dal Sindaco Emanuele Antonelli in occasione dell’intervento dell’Avvocato Rosanna Zema alla vernice ufficiale della Pro Patria. O, se preferite, il centro di gravità permanente del club quando (e se) verrà perfezionata la transizione societaria con il definitivo passaggio di quote. Scenario atteso ma (ad oggi) ancora senza una precisa scadenza. Per il momento, bisogna accontentarsi di quanto certificato dalla FIGC.
In calce dispositivo federale:
“COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA
– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1294 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Patrizia Rossana TESTA, Luca BASSI e della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Patrizia Rossana TESTA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., dal 10/12/2024: in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., affinché venisse depositata alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa a: A) i requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., di: 1) TOFANELLI Marco, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Banca Finnat Euramerica S.p.A., detentrice dell’intero pacchetto azionario della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 2) NATTINO Arturo,alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Banca Finnat Euramerica S.p.A., detentrice dell’intero pacchetto azionario della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., oltreché Presidente del C.d.A., Legale rappresentante e socio di maggioranza della Nattino Holding S.r.l. (detentrice dell’81,17% delle azioni della Banca Finnat Euramerica S.p.A.); la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 3) NATTINO Andrea, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 4) MENNINI Luigi, alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; 5) BASSI Luca, alla data dell’acquisizione, fiduciante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; B) i requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. relativi all’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e pertanto ai soggetti rappresentanti che nella fattispecie vanno così identificati: 1) NATTINO Andrea, alla data dell’acquisizione Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la attestazione rilasciata dalla Banca Finnat Euramerica S.p.A. in favore dell’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e dichiarazione della stessa datata 13 marzo 2025 con cui si afferma “intestataria fiduciariamente in via c.d. statica di una quota pari a nominali euro 4.900,00 del capitale sociale della Società Aurora Pro Patria S.p.A.” , il cui titolare effettivo, come dalla stesso confermato, è il sig. Luca Bassi; 2) MENNINI Luigi, alla data dell’acquisizione Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la attestazione rilasciata dalla Banca Finnat Euramerica S.p.A. in favore dell’acquirente Finnat Fiduciaria S.p.A. e dichiarazione della stessa datata 13 marzo 2025 con cui si afferma “intestataria fiduciariamente in via c.d. statica di una quota pari a nominali euro 4.900,00 del capitale sociale della Società Aurora Pro Patria S.p.A.” , il cui titolare effettivo, come dalla stesso confermato, è il sig. Luca Bassi; Luca BASSI, in qualità di fiduciante della Finnat Fiduciaria S.p.A. acquirente, con rogito notarile del 10 dicembre 2024, del 49% del capitale società sportiva Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; la Commissione, con pec del 6 marzo 2025, ha concesso alla società sportiva il termine aggiuntivo di 15 giorni di cui all’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed, in data 21 marzo 2025 con pec, la società ha trasmesso la richiesta documentazione; AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva; – vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: × Sig.ra Patrizia Rossana TESTA, × Sig. Luca BASSI, × Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Patrizia Rossana Testa;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
× 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) di ammenda per la Sig.ra Patrizia Rossana TESTA,
× 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) di ammenda
per il Sig. Luca BASSI,
× € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.;”.
Giovanni Castiglioni























