
Non è stato accolto il reclamo presentato dal Gorla Minore in merito alla partita disputata lo scorso 19 ottobre contro il Luisago Grandate. La società gialloblù, sconfitta 1-0 al termine del 90′, aveva lamentato l’irregolarità del gol realizzato dagli avversari, sostenendo che il pallone non fosse mai entrato in rete, allegando al ricorso un video e una fotografia a supporto della propria tesi.
Il Giudice Sportivo ha tuttavia dichiarato inammissibile l’utilizzo di tali materiali, ricordando che il Codice di Giustizia Sportiva consente la valutazione di immagini solo in casi specifici (condotte violente o uso di espressioni blasfeme).
Alla luce di ciò, il reclamo è stato rigettato e il risultato maturato sul campo è stato omologato, con addebito della tassa di ricorso alla società.
gara del 19/10/2025 LUISAGO GRANDATE ASD – UNION GORLA CALCIO
Dato atto che la Società A.S.D. UNION GORLA CALCIO con nota a mezzo pec in data 19.10.2025, ore 22.48 ha inviato preannuncio di reclamo ed in data con nota a mezzo pec del 20.10.2025, ore 21.19 la medesima Società ha depositato il ricorso in ordine alla gara del Campionato Prima Categoria, Girone A, disputata tra la medesima Società A.S.D. UNION GORLA CALCIO – LUISAGO GRANDATE A.S.D. Con il presente ricorso, regolarmente proposto, la Società istante lamenta il fatto che la gara si sarebbe “conclusa con un risultato falsato, in quanto il goal realizzato dalla società Luisago Grandate ASD, non è mai entrato in rete”. Alla luce della normativa vigente, si evidenzia che il Giudice Sportivo non può acquisire né utilizzare video o fotografie prodotti dalle società o da terzi, salvo i casi tassativamente previsti dall’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.).
In particolare, il comma 5 dell’art. 61 C.G.S. stabilisce quanto segue: “Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo”. È quindi evidente che l’utilizzo di immagini televisive o fotografie è consentito solo nei casi espressamente indicati dalla norma, ossia per fatti di condotta violenta o per l’uso di espressioni blasfeme, e solo se la segnalazione proviene da un soggetto legittimato (Procuratore Federale o Commissario di campo, se designato).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato alla propria memoria un video relativo alla punizione contestata e una fotografia raffigurante l’Ufficiale di Gara intento a controllare le reti prima dell’inizio del secondo tempo; tuttavia, tale documentazione non è utilizzabile ai fini della decisione, poiché: 1. la fattispecie oggetto del ricorso non riguarda condotte violente né espressioni blasfeme; 2. la documentazione non proviene da uno dei soggetti legittimati a effettuare segnalazioni, secondo quanto previsto dall’art. 61 C.G.S.
Pertanto, preso atto dell’inammissibilità dell’acquisizione e valutazione di tali materiali, il video e la fotografia trasmessi non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio sportivo.
Visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S.
Il Giudice Sportivo Territoriale,
DELIBERA
il rigetto del reclamo presentato dalla Società A.S.D. UNION GORLA CALCIO, omologando il risultato acquisito sul campo, disponendo l’addebito della tassa ricorso sul conto della Società ricorrente.
Redazione
 
                 
		








 

