
Tramite Comunicato Ufficiale n°20 emanato in giornata dal Dipartimento Interregionale LND, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai diversi ricorsi presentati nelle scorse settimane dalle società di Serie D. La notizia più eclatante riguarda il Girone D, con la Sant’Angelo che ha ottenuto la vittoria a tavolino sulla Correggese nella gara valida per la prima giornata di campionato (sul campo terminata 1-1 lo scorso 6 settembre). Tra i reclami esaminati, spicca anche quello del Varese sulla gara contro il Tropical Coriano, il quale è stato respinto.
Il ricorso del club lodigiano era nato a seguito dell’impiego dal primo minuto del calciatore Henri Wilson Guella, il quale non avrebbe avuto diritto a stare in campo in quanto risultasse ancora svincolato al momento dell’incontro e di conseguenza non tesserato con gli emiliani. Sentenza che ha dato dunque ragione al Sant’Angelo, in quanto l’ex Castelfidardo risulti effettivamente tesserato per la società di Correggio a partire dal 9 settembre (tre giorni più tardi rispetto alla gara), portando così i rossoneri momentaneamente al quinto posto in solitaria a 8 punti, mentre la Correggese scivola a quattro punti a pari merito con Varesina e Tropical Coriano. Parlando proprio di Tropical Coriano, il ricorso presentato dal Varese riguardante la prima giornata di campionato contro gli emiliani (con causale l’errata numerazione dei calciatori impiegati) è stato respinto come da previsione, con il club biancorosso che ha ad ogni modo sottoposto tale reclamo con l’intento di chiedere maggiore chiarezza e serietà nella compilazione dei documenti di gara ufficiali. Di seguito la sentenza di Correggese-Sant’Angelo e il documento completo.
CORREGGESE CALCIO1948 ARL – SANT ANGELO
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD SANT’ANGELO con il quale si richiede che venga
inflitta alla SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL la punizione sportiva della perdita della gara, della perdita della gara, ai sensi
dell’art. 10, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore
GUELLA WILSON HENRI, schierato con il n. 4 dalla SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL, non avrebbe avuto titolo a
parteciparvi in quanto ancora svincolato e non tesserato con la predetta società sportiva;- lette le controdeduzioni fatte pervenire SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL, con cui si chiede di dichiarare inammissibile il
reclamo, in quanto sottoscritto da un soggetto privo dei poteri, nonché infondato nel merito;- lette le memorie autorizzate fatto pervenire dalla ASD SANT’ANGELO, con cui si esibisce la presenza dei poteri in capo al
firmatario del reclamo e si insiste per il suo accoglimento;- letta la dichiarazione del 16 settembre 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore “GUELLA WILSON HENRI,
nato il 01/06/2000, risulta essere tesserato per la SSD CORREGGESE CALCIO 1948ARL a far data dal 9 settembre 2026”.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3
3) di non addebitare la tassa di reclamo
Redazione



























