Era attesa con ansia, dopo il tumultuoso finale di gara, la pronuncia del Giudice Sportivo in merito alla gara di sabato 12 novembre tra Jeraghese e Busto 81. Al termine dei 90′ infatti, un parapiglia generale aveva portato il tecnico dei biancorossi Rodolfo Brazzelli a ricevere una testata al volto, costringendolo poi a recarsi in ospedale. Come si legge sul Comunicato Ufficiale n°19 della Delegazione di Varese tuttavia, secondo il Referto Arbitrale ed il Supplemento non è stato individuato dal Direttore di gara l’autore del gesto, ragion per cui non è stato possibile per il Giudice Sportivo emettere una sentenza, se non quella di una multa di 60€ per le due società. Caso chiuso quindi? Non proprio, perchè la palla ora passa alla Procura Federale, che effettuerà le opportune indagini ed accertamenti sul caso per poi esprimersi a riguardo.
Di Seguito il testo integrale del Comunicato.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/11/2022 JERAGHESE 1953 – BUSTO 81 CALCIO

Dalla lettura del rapporto di gara di è rilevato che al termine dell’incontro l’arbitro notava un parapiglia sul terreno di gioco, con spintoni e atteggiamenti aggressivi che coinvolgevano diversi giocatori e dei componenti delle due panchine. Il direttore di gara inoltre constatava che un dirigente della società Busto 81 Calcio
presentava una vistosa ferita al labbro superiore provocata, secondo alcuni testimoni (dirigenti e giocatori), da un calciatore della società Jeraghese 1953.
Occorre precisare che l’art 66 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che i Giudici Sportivi assumano le decisioni in base alle risultanze degli Atti Ufficiali (Rapporto di Gara ed eventuale Supplemento), basandosi quindi su quanto rilevato direttamente dal Direttore di Gara e non quindi sulla base di testimonianze. Essi possono, altresì,
incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine secondo (art.50 comma 3 C.G.S.)
Pertanto:
SI DELIBERA
a) Di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo ossia Jeraghese 1953 – Busto 81 Calcio 3-2;
b) Di comminare la sanzione di Euro 60,00 ad entrambe le società per quanto avvenuto al termine dell’incontro e rilevato dall’arbitro;
c) Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in merito a quanto avvenuto ai danni del dirigente della società Busto 81 Calcio il cui autore non è stato identificato dall’arbitro.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui