E’ una decisione che ha del clamoroso quella che si legge nel Comunicato Ufficiale n° 19 della Delegazione di Varese, dove il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla Jeraghese in merito alla gara del 6 novembre contro il Varano Borghi. La partita, terminata 1-0 in favore dei rosanero, ha infatti visto un errore tecnico del direttore di gara Morandi della sezione di Busto Arsizio, che al 40′ del primo tempo aveva annullato un gol alla formazione di mister Baratelli dopo le proteste dei giocatori del Varano che lamentavano di non aver udito il fischio di ripresa di gioco dell’arbitro.

Dopo un’attenta analisi, il Giudice Sportivo deciso che l’episodio in questione risultava come un errore tecnico da parte del fischietto di Busto Arsizio, decretando così la ripetizione della gara, di cui ancora non è stata svelata la data.
Di seguito il testo integrale del comunicato.

GARE DEL 6/11/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 6/11/2022 VARANO BORGHI – JERAGHESE 1953
In data 08-11-2022 la Società JERAGHESE 1953 ha presentato regolare ricorso contestando la regolarità della
gara in quanto l’Arbitro avrebbe commesso un errore tecnico. Allegava al ricorso materiale fotografico e un video
come mezzi di prova. E’ opportuno premettere che l’ art. 58 del C.G.S. prevede l’utilizzo di strumenti audiovisivi
come mezzi di prova solo in particolari casi previsti dal comma 2. Nel caso di specie il materiale fornito dalla
Società JERAGHESE 1953 non ha alcun va lore probatorio, come del resto ha correttamente fatto notare la
Società VARANO BORGHI nelle proprie controdeduzioni al ricorso.
Occorre quindi stabilire se dagli atti ufficiali risulta un errore tecnico commesso dall’Arbitro che abbia influito sul
regolare svolgimento della gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali (rapporto di gara e successivo supplemento) si è rilevato che al 40′ del PT la Società
JERAGHESE segnava regolarmente una rete su calcio di punizione dopo il fischio di ripresa del gioco dell’Arbitro.
A seguito delle proteste dei giocatori della Società VARANO BORGHI, che sostenevano di non aver udito il fischio,
il Direttore di Gara erroneamente annullava la rete facendo quindi ripetere il calcio di punizione.
L’Arbitro nel supplemento di rapporto ha ben specificato quanto avvenuto ammettendo l’errore.
Pertanto
SI DELIBERA
A) di accogliere il ricorso presentato dalla Società JERAGHESE 1953
B) di far ripetere la gara in oggetto dando mandato alla Segreteria della Delegazione di predisporre la nuova calendarizzazione dell’incontro.
C) di accreditare alla Società JERAGHESE 1953 la tassa di ricorso se versata.

Redazione

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