Nemmeno il tempo di iniziare il campionato che la giustizia sportiva ha subito il suo bel da fare. E’ stata infatti presa la decisione dagli organi preposti in merito alla gara della 2^ giornata tra Sestese e Valceresio, che aveva visto vincere i bianco azzurri sul campo per 2-1. Un risultato che tuttavia dovrà essere cancellato, visto che, come si legge sul Comunicato Ufficiale n°20, la gara è stata assegnata a tavolino alla Valceresio. Il motivo? La presenza tra le file della Sestese di Oumar Diao, calciatore ex Arsaghese che proprio con i biancorossi la scorsa stagione aveva rimediato una giornata di squalifica che avrebbe dovuto scontare alla prima presenza nella stagione successiva. Inutile il ricorso portato avanti dalla Sestese, che affermava come tale squalifica fosse già stata scontata nella gara di Eccellenza del 4 settembre contro l’Ardor Lazzate, in quanto, come si legge sempre sul Comunicato, “va rilevato che il calciatore Diao Oumar risulta validamente tesserato per la citata società Sestese solamente a far tempo dal 8 Settembre 2022 quindi solamente da tale data in poi (e non certo dal 4 Settembre 2022) aveva titolo a partecipare regolarmente alla attività agonistica della società Sestese e quindi ad eseguire regolarmente eventuali sanzioni”.
Di seguito il testo integrale:

gara del 10/ 9/2022 SESTESE CALCIO – VALCERESIO A. AUDAX
Dato atto che la società Valceresio A.Audax con nota a mezzo pec in data 11-9-2022 ore 11,46 ha
preannunciato ricorso; che con nota a mezzo pec in data 12-9-2022 ore 02,37 invia motivazioni del
ricorso inordine alla gara di Promozione tra: Governolese e Borgosatollo.
Dato atto che con pec in data 15-9-2022 ore 11.38 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi
dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha
violato la normativa vigente in quanto nel corso della gara ha utilizzato il calciatore Diao Oumar il
quale” …aveva una giornata di squalifica da scontare come da comunicato ufficiale nº 71 del 12-5-
2022 …”; pertanto chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.
La società Sestese con nota pec in data 12-9-2022 ore14,34 invia controdeduzioni con le quali non
contesta la pendenza della squalificata carico del calciatore citato “… rimediata nel campionato
Juniores regionale B con la società Arsaghese per la quale era tesserato nella stagione sportiva
2021/2022… ” ma a discarico cita in proposito l’articolo 21 commi 6 e 7 del CGS che dispone “Le
squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono
state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni
successive”. Inoltre “qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica,
abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di
attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Beretti o
Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa
gare ufficiali la prima squadra della nuova società”.
Per tal motivo sostiene che in applicazione della citata norma:”… avendo il calciatore in parola
cambiato società la squalifica, ai sensi dell’articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva, è stata
scontata con la prima squadra nella gara del 4 settembre 2022 categoria eccellenza gara Sestese
vs Ardor Lazzate”. Chiede quindi l’omologazione del risultato conseguito sul campo.
Nessun dubbio sulla interpretazione del citato articolo 21 del CGS che effettivamente dispone quanto
riportato dalla società Sestese; tuttavia nel caso di specie va rilevato che il calciatore Diao Oumar
risulta validamente tesserato per la citata società Sestese solamente a far tempo dal 8 Settembre
2022 quindi solamente da tale data in poi (e non certo dal 4 Settembre 2022) aveva titolo a
partecipare regolarmente alla attività agonistica della società Sestese e quindi ad eseguire
regolarmente eventuali sanzioni.
Pertanto la squalifica di cui al Cu. nº 71 del 12-5-2022 non eseguita alla data della gara in oggetto
pone il calciatore Diao Oumar in posizione irregolare.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

DELIBERA
di comminare alla società Sestese la sanzione della perdita della gara per 0-3 nonchè l’ammenda
di Euro 80.00.
di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Diao Oumar della società Sestese.
di squalificare fino al 16-11-2022 il dirigente della società Sestese,sig Bevilacqua Alberto in quanto
già squalificato fino al 19/10/2022 come da CU n.18 del 19/09/2022.
di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

Francesco Vasco

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