Come anticipato nella conferenza stampa di qualche giorno fa dallo stesso Ambrosetti, oggi è arrivata la squalifica che il ds si aspettava. Il motivo? La nota vicenda che ha visto scontrarsi l’attuale direttore sportivo biancorosso con l’ex responsabile dell’area tecnica Giuseppe Cannella. Queste le sanzioni: inibizione di 2 mesi e ammenda di 2mila euro ad Ambrosetti; 5 mesi di inibizione e 5mila euro di multa a Cannella; e infine 2.500 euro di multa al Varese.

La procura federale, oltre ai due protagonisti dello scontro, ha deferito anche il Varese ripercorrendo i fatti e come sono stati riportati: “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Si g. Gabriele Ambrosetti, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS “pena base per il Sig. Gabriele Ambrosetti, sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 2.000,00 (€ duemila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti oper ata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decis ione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la def inizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie , la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale , sezione disciplinare, dispone l’ applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedim ento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna, è compar so il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione del responsabilità dei deferiti rimasti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: – per il Sig. Cannella 5 (cinqu e) mesi di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; – per la Società AS Varese 1910 Spa € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda: Sono altresì comparsi i difensor i di tutte le parti deferite. I motivi della decisione Appare a questo Tribunale che, dalle rilevanti attività di indagine svolte dalla Procura federale (audizione di numerosi testi, acquisizione verbale Pronto Soccorso, nonché di numerosi articoli di stampa), i fatti oggetto dell’odierno deferimento risultino effettivamente provati. In particolare è emerso che, effettivamente, i Sigg. Ambrosetti e Cannella, al termine della gara di campionato di serie B Bologna – Varese del 18.10.14 dopo essersi rivolti reciprocamente espressioni gravemente ingiuriose e offensive, hanno dato luogo ad una Colluttazione nel corso della quale Ambrosetti, colpito al volto con una testata dal Cannella, riportava gravi lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni. Prive di pregio risultano, infatti, le difese del deferito che, nella propria memoria, nell’ammettere l’avvenuta colluttazione, tenta in qualche modo di giustificare l’accaduto con il comportamento minaccioso dell’Ambrose tti che avrebbe provocat o la reazione del Cannella che involontariamente sarebbe entrato in contatto con l’altra parte. Infatti, anche volendo aderire alle tesi difensive di una avvenuta provocazione da parte dell’Ambrosetti, la reazione dell’odierno deferito appare assolutamente spropositata all’offesa: esattamente il contrario, cioè, di quanto sostenuto nella memoria del Cannella che vorrebbe far rientrare il suo comportamento nella sfera della legittima difesa sostenendo che “la reazione deve essere necessari a e proporzionata all’offesa”.

E certo la testata (causativa di gravi lesioni personali, come da referto del 19 ottobre 2014 dell’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese a firma del medico Masciocchi) non può ritenersi né necessaria, né proporzionata all’offesa ricevuta. Fra le altre, anche la dichiarazione (contestata dalla difesa del Cannella) del testimone Sig. Petrosino, autista dell’autobus del Varese, nonostante non sia soggetto tesserato, presente alla colluttazione, va comunque valutata. Né può essere una scriminante il fatto, sempre riportato nella memoria difensiva, che l’Ambrosetti nell’immediatezza dell’evento (comunque avvenuto) presentasse “solo un traumatismo al labbro superiore” come riferito dal Dott. Marano, medico sociale del Varese. La lite, ampiamente riportata dalla stampa, con notevole risalto mediatico, ha portato grave nocumento all’immagine dell’intero movimento calcistico e leso i principi cardine di lealtà, correttezza e probità. Da tutto quanto su esposto deriva, pertanto, l’affermazione di responsabilità del deferito, cui segue, per responsabilità oggettiva, quella della Società”.

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Elisa Cascioli