Era attesissima la decisione del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti nella partita del campionato Allievi Provinciali Under 17 tra Gallarate Calcio e CAS Amici dello Sport dello scorso 16 ottobre, con il CAS che aveva abbandonato il campo dopo un’epiteto razzista diretto nei confronti di un proprio tesserato da parte dell’allenatore dei galletti.

Ad una settimana di distanza dalla decisione del Giudice Sportivo di sospendere ogni sorta di giudizio in merito, è arrivata finalmente la tanto attesa sentenza che però, per gli Amici dello Sport, sà davvero di beffa.
Come si può leggere infatti nel comunicato di oggi, giovedì 27 ottobre, il Giudice Sportivo ha deciso sì di squalificare l’allenatore del Gallarate Calcio, Francisco Eduardo Basile, fino al 27/05/2023, ma ha anche dato la partita persa a tavolino al CAS per 3-0 e gli ha comminato una multa di 25,00 euro ed un punto di penalizzazione per aver abbandonato il campo prima della fine della partita, come previsto dall’Art 53 comma 1 delle NOIF.

Questa la nota del Giudice Sportivo:

Letto il rapporto di gara e sentito l’Arbitro per ulteriori precisazioni, si è rilevato che al 41’ del st. veniva allontanato
il tecnico del Gallarate Calcio Sig. BASILE Francisco Eduardo per aver rivolto ad un calciatore avversario una
frase discriminatoria. Nei momenti successivi la squadra ospite decideva di abbandonare il terreno di gioco
rinunciando pertanto al proseguimento della gara
Pur comprendendo lo stato d’animo dei componenti della squadra ospite a causa del comportamento di un tecnico
avversario che era stato peraltro sanzionato dal direttore di gara con la decisione dell’allontanamento, occorre
però precisare che l’art.53 comma 1 delle NOIF impone alle società l’obbligo di portare a termine le gare iniziate
per non incorrere nella sanzione della perdita della gara, oltre ad un punto di penalizzazione.
Casi analoghi esaminati da altri Organi Giudicanti hanno prodotto decisioni concordi con la sconfitta della società
che ha abbandonato il terreno di gioco. Si citano a titolo di esempio due delibere riguardanti due casi in qualche
modo simili avvenuti nella scorsa stagione (Cfr. Com. Uff. n.66 del – Comitato Regionale Lombardia p.368, Stag.
Sport.2021/2022 , Com Uff. n.25 della Delegazione di Padova pag. 687, Stag. Sport.2021/2022).
Occorre poi precisare che il Codice di Giustizia Sportiva prevede da alcuni anni severe sanzioni per
comportamenti discriminatori (art.28) tenuti da calciatori, tecnici ed altri tesserati.
Pertanto
SI DELIBERA:
– Di comminare la sanziona sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società Amici dello Sport nonché
UN punto di penalizzazione ai sensi dell’art. 53 delle NOIF.
– Di comminare alla Società Amici dello Sport l’ammenda di Euro 25,00 così determinata dalla categoria di
appartenenza.
– Di squalificare sino a tutto il 27.05.2023 il Sig. BASILE Francisco Eduardo tecnico della società Gallarate
Calcio per aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario. Sanzione
aggravata rispetto al minimo previsto dall’art. 28 comma 3 del CGS in quanto la frase è stata pronunciata
da un tecnico nei confronti di un calciatore in una gara del Settore Giovanile Scolastico.

Redazione

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