Clamoroso ribaltone a poche ore dal verdetto del campo nel secondo turno della Coppa Lombardia di Seconda Categoria. L’Union Tre Valli, che mercoledì sera aveva festeggiato la qualificazione al terzo turno espugnando il terreno di Lavena Ponte Tresa con un perentorio 0-3, vede vanificata la propria impresa direttamente nelle aule della giustizia sportiva. Il Giudice Sportivo ha infatti accolto integralmente il ricorso presentato dall’Olimpia Tresiana, infliggendo ai ragazzi di mister Caporali la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3.

Al centro del reclamo biancazzurro l’impiego irregolare di Vincenzo Riggi (autore tra l’altro del gol che aveva aperto le marcature) e Gianluca Poroli: entrambi i tesserati risultavano gravati da un turno di squalifica per recidiva in ammonizione non ancora scontato nella competizione. Oltre alla punizione sportiva che regala all’Olimpia Tresiana il pass per il terzo turno, per l’Union Tre Valli arriva un’ammenda di 150€.
Di seguito le motivazioni della sentenza:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/11/2026 OLIMPIA TRESIANA 2022 – UNION TRE VALLI A.S.D.


Dato atto che la Società ASD OLIMPIA TRESIANA 2022 con nota a mezzo PEC in data 5/11/2026, ore 11.58 ha trasmesso formale preannuncio di ricorso e, in pari data con PEC delle 12.09 è stato depositato il ricorso in ordine alla gara del Campionato COPPA LOMBARDIA, SECONDA CATEGORIA, disputata tra la medesima Società e la Società UNION TRE VALLI ASD.

Si rileva preliminarmente che, con C.U. n. 33/A della F.I.G.C. del 17.8.2026, inerente all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali e provinciali di Coppa, è stabilito che: il termine per presentare il preannuncio di reclamo è fissato entro le ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, unitamente al contributo e con contestuale trasmissione alla controparte di copia della relativa dichiarazione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, a cura del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara.

La Società istante, il cui ricorso è stato regolarmente depositato, lamenta il fatto che la Società union tre valli asd avrebbe impiegato nella suddetta gara la calciatrice RIGGI Vincenzo (impiegato in campo con il numero 9) e il calciatore POROLI Gianluca (impiegato in campo con il numero 2) i quali risultavano squalificati e pertanto non aventi titolo a prendere parte all’incontro, come da C.U. del 13.10.2026.

La società UNION TRE VALLI non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Posto che, dal C.U. si evince infatti che RIGGI Vincenzo e POROLI Gianluca, risultano essere destinatari della qualifica di n. 1 gara per somma di ammonizioni. La partecipazione dei suddetti calciatori avrebbe, secondo la parte istante, inciso sulla regolarità della gara.

Posto che l’art. 19, comma 1, del C.G.S. dispone che “tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione”.

Dunque, la squalifica di RIGGI Vincenzo e POROLI Gianluca ha prodotto i propri effetti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei relativi provvedimenti, ai sensi dell’art. 21, comma 1, C.G.S.

Ai sensi dell’art. 19, comma 4, C.G.S., le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Itali e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Legh organizzatrici delle singole manifestazioni. L’art. 21, comma 2, C.G.S. stabilisce che la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Il successivo comma preclude al calciatore squalificato, nelle gare nelle quali deve scontare la squalifica, l’accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi, prevedendo, in caso di violazione, un’ulteriore sanzione disciplinare tra quelle dell’art. 9.

Ne consegue che il calciatore, pur essendo gravato da squalifica non ancora scontata, ha avuto accesso al terreno di gioco e ha partecipato alla gara oggetto del ricorso.

La condotta integra altresì la violazione del divieto di accesso previsto dall’art. 21, comma 3, C.G.S., con conseguente applicazione di un’ulteriore sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 9 C.G.S.

L’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. dispone che la sanzione della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o comunque privi del titolo per prendervi parte. L’impiego dei calciatori RIGGI Vincenzo e POROLI Gianluca determina, pertanto, la posizione irregolare della UNION TRE VALLI ASD e la conseguente applicazione della punizione sportiva prevista dalla norma.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dalla Società ASD OLIMPIA TRESIANA 2022 deve essere accolto.
Preso atto di quanto sopra e, visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S.
Il Giudice Sportivo Territoriale
DELIBERA
– di accogliere il reclamo proposto dalla Società ASD OLIMPIA TRESIANA 2022;
– di infliggere alla Società UNION TRE VALLI ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
– di sanzionare il calciatore POROLI Gianluca con una squalifica di 1 gara aggiuntiva, in conformità agli artt. 9 e 21, comma 3, C.G.S., pe aver violato il divieto di accesso al terreno di gioco e agli spogliatoi durante il periodo di squalifica;
– di sanzionare il calciatore RIGGI Vincenzo con una squalifica di 1 gara aggiuntiva, in conformità agli artt. 9 e 21, comma 3, C.G.S., pe aver violato il divieto di accesso al terreno di gioco e agli spogliatoi durante il periodo di squalifica;
– di disporre in capo alla Società UNION TRE VALLI ASD il pagamento dell’ammenda di Euro 150,00 per aver consentito la presenza di due calciatori squalificati sul terreno di giuoco;
– di disporre la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell’art. 48, comma 6, C.G.S.

TC

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