Proprio a causa di quello che è successo nella scorsa stagione con il Varese Calcio, il comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti si è deciso ad apportare qualche modifica nelle norme valide per l’annata 2019/2020.
Di seguito i dettagli:

RICORSO E RECLAMO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si ricorda che il 12 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC (vedi allegato), le cui norme risultano già operative e delle quali pertanto dovrà tenersi conto sin dalla Stagione Sportiva 2019/2020. Il cambiamento di maggior rilevanza per quanto attiene l’aspetto pratico riguarda la modifica dei termini per i ricorsi alla Giustizia Sportiva di primo e secondo grado.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO E ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE.
Per l’Art. 53 comma 1 CGS tutti gli atti del procedimento dovranno essere comunicati a mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA(quella ufficiale comunicata in sede di iscrizione ai Campionati). Fino al 30 giugno 2020 le affiliate LND potranno utilizzare anche le precedenti modalità (fax, posta celere o corriere , etc. etc), ma dal 1.07.2020 la PEC diverrà unico sistema di introduzione del giudizio.

Il Comitato Regionale Lombardia sta pertanto valutando la creazione di una casella PEC per ciascuna società affiliata per la stagione 2020/2021.

TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.
Art. 67 c. I CGS. Il ricorso deve essere sempre preannunciato con dichiarazione depositata (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS con modalità sopra descritte) e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte(corredata dalla tassa di reclamo, a pena della improcedibilità) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara.  La disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il preannuncio alla controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio all’eventuale controinteressato (ad es.: squadra avversaria in caso di ricorso che influisce sul risultato).

Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso previsto dal comma 5 dell’articolo 67 vale a dire con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) cioè per le posizioni irregolari dei calciatori, e solamente nelle gare di play- off e play- out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Art. 67 c. IV CGS. Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco (art.65 c. 1 lett. c) deve essere preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro prima dell’inizio della gara, se l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara; con riserva verbale formulata dal capitano all’arbitro, se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali.

Art. 67 c. II CGS. Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate(vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la segreteria del Giudice Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara. Anche in questo caso la disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il ricorso alla controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio all’eventuale controinteressato, ove previsto. Si ricorda che il mancato deposito delle motivazioni di ricorso comporta la mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo.

Art. 67 c. VI CGS. A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria degli Organi di GS.

Art. 67 v. VII CGS. La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE.
Art. 76 c. II CGS. Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione (corredata dalla tassa di reclamo) entro due giornidalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare. Va allegata anche la prova di invio del preannuncio anche all’eventuale controinteressato (ad es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato).

Art. 76 c. III CGS Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso l’organo di giustizia con le modalità descritte in apertura) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul ricorso da parte della Corte Sportiva d’Appello.

Art. 76 C. V CGS. Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si fonda la pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono poi essere depositate (e valga sempre il discorso relativo al materiale deposito entro il termine) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei documenti richiesti.

Art. 77 c. I CGS. Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d’appello fisserà l’udienza. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria.

Art. 77 c. II CGS. La data d’udienza è molto importante, in quanto l’eventuale controparte o controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per la pronuncia.

GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE
Con la modifica dell’art. 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita interrotta (ovviamente interrotta per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di GS l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a carico di una od entrambe le società) non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data, come determinata dal CRL, dal minuto e dal risultato pendente al momento dell’interruzione.

Si consiglia un’attenta lettura del comunicato ufficiale n. 220 della L.N.D. del 1 febbraio 2019 per la disciplina completa dei casi specifici.

Si precisa inoltre che alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non quelle del settore giovanile.

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA CONSECUTIVA
A seguito della modifica dell’articolo 53 comma 5 delle N.O.I.F., dalla stagione sportiva 2019/2020 l’esclusione di una squadra dal campionato non sarà più stabilita alla quarta rinuncia a partecipare o portare a termine una manifestazione sportiva alla quale la squadra risulta iscritta, bensì alla seconda rinuncia consecutiva.

Si ricorda come il comma 6 stabilisca che, oltre a non aver preso parte ad una gara o a non portarla a termine, anche il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Secondo il comma 5 bis del medesimo articolo, anche le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al campionato ai sensi del regolamento della LND non disputino due gare (e in questo caso la norma fa riferimento solamente alla mancata disputa di due gare e non di due gare consecutive come per il precedente comma 5), sono escluse dal campionato stesso.

La mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (se provata) non costituisce rinuncia.

redazione@varese-sport.com