La partita del 15 novembre tra School of Sport e Junior Calcio di Terza Categoria Under 21, disputata a Busto Arsizio sul campo di Beata Giuliana, è stata segnata da un grave episodio di violenza che ha portato all’interruzione definitiva dell’incontro. A fine primo tempo, infatti, il Direttore di Gara è stato aggredito fisicamente da un calciatore della Junior Calcio.

Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, al 44′ il portiere della formazione comasca, Matteo Belfiore, “a gioco in svolgimento, si toglieva i guanti ed usciva dalla propria area percorrendo circa 30 metri” per colpire l’arbitro con quattro o cinque pugni alla nuca. L’entità dell’aggressione ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi: l’arbitro è stato trasportato in ambulanza, ricoverato per una notte e successivamente dimesso con una prognosi di cinque giorni. Il Giudice Sportivo ha riconosciuto una responsabilità collettiva nella condotta della squadra, parlando di “partecipazione morale di tutti i calciatori all’aggressione” e definendo il gesto del portiere “gratuito, inspiegabile e ingiustificato”. La società Junior Calcio ha ricevuto la sconfitta a tavolino e una sanzione di 500 euro, mentre Belfiore è stato squalificato fino al 24/12/2030, come riportato nel comunicato.

Non solo: un altro giocatore del club è stato squalificato fino al 16 febbraio 2026 per aver rivolto all’arbitro e ai suoi familiari “gravi minacce, insulti e gesti visibili a tutta la platea”, come riportato nel comunicato ufficiale.

Di seguito riportiamo integralmente i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara del 15 novembre:

SQUALIFICA FINO AL 24/12/2030 BELFIORE MATTEO (JUNIOR CALCIO G.S. A.S.D.)

Dagli atti ufficiali di gara, sentito in proposito l’Arbitro e visto il supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 18.11.2025 ore14,55 si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 44′ del primo tempo, in quanto il calciatore n. 1 BELFIORE Matteo della Junior Calcio, “a gioco in svolgimento, si toglieva i guanti da portiere ed usciva dalla propria area percorrendo circa 30 metri” e colpiva ripetutamente il Direttore di Gara sferrando 4-5 pugni sulla nuca che gli provocano forte dolore e che richiedevano l’intervento dell’ambulanza con successivo ricovero ospedaliero. L’Arbitro allegava al referto di gara il Verbale di pronto soccorso rilasciato dalla ASST Valle Olona – P.O. Busto Arsizio dal quale si evince che è rimasto al P.S. in osservazione per una notte venendo dimesso in data 16.11.2025 alle ore 07,54 con una prognosi di giorni 5. Nel proprio referto di gara, l’Arbitro precisava che in occasione dell’aggressione subita ad opera del portiere, tutti i calciatori della società Junior Calcio fomentavano il compagno a colpirlo. Il comportamento del portiere della società Junior Calcio, signor BELFIORE Matteo, data la circostanza in cui si è verificato, con la propria squadra in vantaggio per 1 a 0, appare del tutto gratuito, inspiegabile ed ingiustificato e va adeguatamente sanzionato in quanto configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del Direttore di gara. Visto L’articolo 35 del CGS. PQM.

DELIBERA

  1. Di comminare alla società Junior Calcio l’ammenda di € 500,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore, oltre ad € 100,00 per la partecipazione morale di tutti i calciatori all’aggressione del proprio compagno nei confronti dell’Arbitro;
  2. Di comminare alla società Junior Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
  3. Di squalificare il calciatore signor BELFIORE Matteo della società Junior Calcio fino al 24-12-2030;
  4. Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc.n. 104/A del 2014 e successive modificazioni (CU della FIGC nº 49/A del 12-10-2022), per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione nº 258 dell’11 giugno 2019.

SQUALIFICA FINO AL 16/ 2/2026 TRAMICE EMANUELE (JUNIOR CALCIO G.S. A.S.D.) Per gravi minacce ed insulti e gesti visibili a tutta la platea rivolti all’indirizzo dell’arbitro e della sua famiglia

Redazione

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